LA TERZA REPUBBLICAun progetto di rifondazione della Romania
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La Legge della Solidarietà: un’imposta sul fatturato dei grandi contribuenti, un’imposta sui grandi patrimoni, deduzioni per le famiglie e la tassazione del gas offshore.

La relazione illustrativa: Relazione illustrativa — La Legge di Solidarietà

Traduzione integrale. Il testo romeno resta quello che fa fede.

AL,

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO

Conformemente alle disposizioni dell’art. 74, comma (1), e dell’art. 75 della Costituzione della Romania, ripubblicata, nonché alle disposizioni dell’art. 92, commi (2) e (4), del Regolamento del Senato, ripubblicato, sottoponiamo al dibattito e all’adozione la proposta legislativa «Legge di solidarietà nazionale e di tassazione delle grandi imprese e dei grandi patrimoni».

Ai sensi dell’art. 111, comma (1), della Costituzione della Romania, ripubblicata, chiediamo che si domandi al Governo di comunicare il proprio punto di vista su questa proposta legislativa.

Chiediamo altresì che siano richiesti i pareri del Consiglio Legislativo e del Consiglio Economico e Sociale.

INIZIATORE:

___________________

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione 1 – Titolo del progetto di atto normativo

«La Legge della solidarietà nazionale e della tassazione dei grandi affari e dei grandi patrimoni»

Sezione 2ª – Motivo dell’adozione dell’atto normativo

Descrizione della situazione attuale

Negli ultimi anni, in conseguenza dell’impatto negativo sull’economia causato dal congelamento dell’attività in numerosi settori durante il periodo pandemico, nonché del rallentamento della crescita economica provocato dalle incertezze e dai timori generati dallo scoppio della guerra ai confini del Paese, sono emersi gravi squilibri di bilancio, dovuti all’aumento della spesa pubblica sostenuta per l’acquisto di numerosi prodotti farmaceutici e per la fornitura di sostegno umanitario e militare in linea con la politica estera della Romania. La situazione descritta ha aggravato tanto i problemi di bilancio già esistenti quanto i problemi sociali con cui il nostro Paese si confrontava alla fine del 2019, ragione per la quale lo Stato deve adottare con urgenza misure volte ad aumentare le entrate di bilancio e a proteggere le persone più duramente colpite dai problemi sociali, ossia i contribuenti che hanno più persone a carico — quest’ultima misura essendo anche idonea a incoraggiare la natalità, problema maggiore e prioritario dello Stato romeno.

Questa situazione impone l’adozione di misure urgenti di aumento della solidarietà sociale tra le persone fisiche e giuridiche la cui situazione materiale è solida e consolidata e gli strati svantaggiati — i più duramente provati negli ultimi 4 anni — la cui situazione materiale non cessa di deteriorarsi. Nel contempo, tali misure saranno correlate a misure di incoraggiamento dei grandi contribuenti e ad alcune misure fiscali destinate a semplificare la riscossione delle imposte e a renderla più prevedibile e trasparente, evitando così sia eventuali abusi o atti di corruzione da parte degli organi fiscali sia eliminando la possibilità per i grandi contribuenti di realizzare «ottimizzazioni fiscali» sleali nei confronti dello Stato romeno.

2. Modifiche previste

La Legge della solidarietà nazionale e della tassazione dei grandi affari e dei grandi patrimoni apporta modifiche puntuali alla Legge 227/2015 sul Codice fiscale e alla Legge 256/2018 su alcune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore, il cui scopo è aumentare le entrate di bilancio mediante la tassazione dei grandi contribuenti, persone giuridiche e fisiche, con aliquote percentuali fisse stabilite per soglie di redditi e, rispettivamente, di patrimoni detenuti, al fine di sostenere le deduzioni fiscali concesse ai contribuenti che hanno più persone a carico. Così:

I. Modifiche apportate alla Legge 227/2015 sul Codice fiscale:

L’articolo 1 aggiunge, dopo l’articolo 18 del Codice fiscale, tre nuovi articoli che introducono un regime speciale di tassazione per alcune categorie di contribuenti persone giuridiche che realizzano redditi annui superiori a 10.000.000 di euro. A tal fine, dopo l’articolo 18 sono inseriti gli articoli 18¹, 18² e 18³, che disciplinano il regime di tassazione per soglie del fatturato e secondo la natura dell’attività dei grandi contribuenti persone giuridiche della Romania. Questa misura è idonea a incoraggiare l’attività dei grandi contribuenti e ad accrescere il grado di competitività economica. In sostanza, la disciplina introduce per i grandi contribuenti soglie di tassazione sul fatturato simili a quelle già esistenti nel Titolo III del Codice fiscale, dove è disciplinato il regime di tassazione sul fatturato delle microimprese della Romania.

Partendo dal successo della disciplina della tassazione con aliquote ridotte sul fatturato — fattore maggiore di sviluppo dell’economia nazionale negli ultimi anni, ma anche fattore di attrattività per molti operatori economici stranieri che hanno scelto la Romania proprio per questa modalità di tassazione —, l’introduzione per simmetria della stessa modalità di tassazione anche per i grandi contribuenti è una misura di incoraggiamento del loro sviluppo economico e di attrazione dei grandi capitali e delle grandi società nel nostro Paese, trasformando così la Romania in un attore importante nell’accoglienza e nell’incoraggiamento dei grandi affari in Europa e nel mondo.

È altresì evidente che la fissazione di aliquote di tassazione sul fatturato è idonea ad accrescere la prevedibilità delle norme fiscali per l’operatore economico e, al tempo stesso, facilita la determinazione e il pagamento delle imposte dovute dai grandi contribuenti allo Stato romeno. Quest’ultimo effetto ha lo scopo di evitare i possibili errori che sorgono, nella disciplina attuale, in occasione del calcolo dell’utile imponibile da parte del contribuente e di limitare l’interferenza degli operatori economici con gli agenti del fisco romeno in occasione dei controlli fiscali — fatto idoneo a rendere più efficiente l’attività del fisco e a ridurre il personale incaricato del controllo fiscale dei grandi contribuenti.

A tal fine, l’introduzione dell’art. 18¹ nel Codice fiscale reca tre soglie di tassazione per i grandi contribuenti:

Il comma 1 prevede un’aliquota dell’1% applicata ai redditi registrati in ciascun esercizio fiscale per «i contribuenti che hanno realizzato redditi superiori all’equivalente in lei di 10.000.000 di euro (dieci milioni di euro)»; il comma 2 introduce un’aliquota del 2% applicata ai redditi dei contribuenti che hanno realizzato redditi superiori all’equivalente in lei di 100.000.000 di euro (cento milioni di euro); e il comma 3 stabilisce un’aliquota del 3% sui redditi dei contribuenti che hanno realizzato redditi superiori all’equivalente in lei di 1.000.000.000 di euro (un miliardo di euro). Il tasso di cambio per determinare l’equivalente in euro è quello vigente alla chiusura dell’esercizio finanziario nel quale i redditi sono stati registrati.

Come si può osservare, l’introduzione di soglie di tassazione dall’1% al 3% applicate ai redditi dei grandi contribuenti è simile e simmetrica al regime di tassazione delle microimprese, fatto idoneo a incoraggiare anche i grandi contribuenti in modo simile e simmetrico rispetto ai piccoli imprenditori, applicando così in modo non discriminatorio una delle soluzioni fiscali più apprezzate a livello nazionale e internazionale.

L’articolo 18² introduce nel Codice fiscale una prima eccezione alla regola stabilita nell’articolo precedente per i grandi contribuenti, istituendo una nuova aliquota del 5% applicata ai redditi registrati dai grandi contribuenti che svolgono attività di raffinazione o commercializzazione dei prodotti petroliferi e dei loro derivati e i cui redditi annui superano i 10.000.000 di euro. Questa aliquota maggiorata è simile a quella esistente che disciplina il «Regime speciale per i contribuenti che svolgono attività di natura di bar notturni, club notturni, discoteche, casinò», e tiene conto, da un lato, della situazione eccezionale dimostrata statisticamente secondo cui, quali che siano le difficoltà incontrate dall’economia nazionale — pandemia, situazione di guerra ai confini del Paese —, la redditività delle società che svolgono attività nei settori sopra menzionati è in crescita, e, dall’altro, del successo e della proliferazione degli affari in un settore di attività già tassato al 5% sui redditi registrati annualmente.

In modo simile e per gli stessi motivi, gli articoli 18³–18⁴ introducono nel Codice fiscale eccezioni simili a quella prevista dall’art. 18² per i contribuenti che svolgono attività di estrazione del petrolio greggio e del gas naturale nonché per i contribuenti che svolgono attività di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.

Del pari, l’art. 18⁵ introduce un’altra eccezione, applicata questa volta ai contribuenti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, ossia, senza limitarsi ad esse, attività di intermediazione monetaria che comprendono le attività svolte da banche, casse di risparmio, cooperative di credito o le attività del sistema di trasferimento di crediti tramite posta e le attività postali delle casse di risparmio, la concessione di crediti per l’acquisto di abitazioni da parte di istituzioni specializzate (banche per l’abitazione), le attività monetarie tramite vaglia postale (ordini di pagamento), o le attività delle holding, dei fondi comuni e di altre entità finanziarie simili, il leasing finanziario o altre attività di credito quali le attività di servizi finanziari relative in primo luogo alla contrazione di prestiti da parte di istituzioni non coinvolte nell’intermediazione monetaria, dove la concessione dei crediti può assumere forme varie, quali prestiti, ipoteche, carte di credito ecc.

La misura, analogamente a quella prevista dall’art. 18², ha tenuto conto della registrazione da parte di questi contribuenti di aumenti significativi dei redditi in periodi difficili dal punto di vista economico e sociale e di un’inspiegabile stagnazione concomitante della redditività causata dall’aumento delle spese.

Tutti questi motivi giustificano l’introduzione di una soglia speciale di tassazione del 5% sui redditi annui ottenuti dai grandi contribuenti che svolgono attività nei settori sopra menzionati, ossia per i grandi contribuenti che svolgono attività di estrazione, raffinazione o commercializzazione dei prodotti petroliferi nonché per i grandi contribuenti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e i cui redditi annui superano i 10.000.000 di euro.

L’articolo 2 modifica il comma 2 della Legge 227/2015 sul Codice fiscale e stabilisce una tassazione delle pensioni speciali, introducendo un’aliquota di imposizione del 90% del reddito imponibile mensile relativo alla parte di pensione che supera 11 salari minimi lordi nazionali.

Nel fissare tale aliquota e tale soglia di tassazione si è tenuto conto del fatto che, ai sensi della Legge 153/2017, il Presidente della Romania percepisce un’indennità legale pari a 12 salari minimi lordi nazionali, nonché del fatto che, in linea di principio, nessuno dovrebbe ricevere dal bilancio generale consolidato dello Stato somme superiori a quelle percepite dal più alto dignitario dello Stato romeno, il Presidente della Romania.

Per questi motivi e partendo da tale principio è stata stabilita un’aliquota di imposizione del 90% del reddito imponibile mensile relativo alla parte di pensione che supera 11 salari minimi lordi nazionali, cosicché tutte le somme provenienti da pensioni che superano 11 salari minimi lordi nazionali sono tassate al 90%.

L’articolo 3 introduce un nuovo titolo nel Codice fiscale: dopo il TITOLO X è inserito il TITOLO X¹, che avrà la denominazione di «L’IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI», istituendo la disciplina, per la prima volta in Romania, un’imposta dovuta dai contribuenti persone fisiche che detengono patrimoni superiori a 10.000.000 di euro (dieci milioni di euro).

La disciplina introduce nella fiscalità romena la nozione di «grande patrimonio» per il contribuente romeno persona fisica, essendo la soglia inferiore dei grandi patrimoni fissata a dieci milioni di euro, a differenza di quella disciplinata in altri Stati dell’Unione europea dove, come nel caso della Francia, l’imposta sui grandi patrimoni è dovuta a partire da un patrimonio di 1,2 milioni di euro.

Nel fissare questa elevata soglia di tassazione dei grandi patrimoni si è tenuto conto della necessità di accrescere la ricchezza dei cittadini romeni e la loro possibilità di sviluppare affari per l’aumento del benessere generale, ma anche dell’obbligo di coloro il cui patrimonio ha superato la soglia di 10.000.000 di euro di contribuire in modo speciale, personale e diretto all’innalzamento del livello generale di vita e allo sviluppo del Paese in cui vivono e realizzano profitti, essendo tale contributo speciale reso sia nell’interesse personale sia in quello generale.

Il TITOLO X¹ introduce tre soglie di tassazione, come segue:

un’imposta di solidarietà pari all’1% annuo del valore totale del patrimonio per i contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore dei guadagni, degli attivi mobiliari e delle costruzioni esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superano 10.000.000 di euro (dieci milioni di euro);

un’imposta di solidarietà pari al 2% annuo del valore totale del patrimonio per i contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore dei guadagni, degli attivi mobiliari e delle costruzioni esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superano 100.000.000 di euro (cento milioni di euro);

un’imposta di solidarietà pari al 3% annuo del valore totale del patrimonio per i contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore dei guadagni, degli attivi mobiliari e delle costruzioni esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superano 1.000.000.000 di euro (un miliardo di euro);

L’imposta di solidarietà sarà calcolata sull’intero patrimonio dichiarato e sarà dovuta nella misura stabilita dalla legge fino a che il patrimonio non scenda al di sotto della soglia legale stabilita, cosicché nessuna persona il cui patrimonio non superi i 10.000.000 di euro sarà tassata, quale che sia il patrimonio detenuto in precedenza.

Per la determinazione dell’imposta di solidarietà dovuta, le persone fisiche il cui patrimonio stimato supera i 10.000.000 di euro sono tenute a redigere annualmente una dichiarazione patrimoniale conforme all’Allegato I, dovendo la dichiarazione annuale di patrimonio relativa all’ultimo esercizio fiscale essere depositata entro il 25 marzo incluso dell’anno successivo.

Il tasso di cambio per determinare l’equivalente in euro del patrimonio è quello vigente alla chiusura dell’esercizio finanziario nel quale sono stati registrati i redditi e i guadagni.

L’imposta di solidarietà è il mezzo attraverso il quale i detentori dei grandi patrimoni manifestano la propria solidarietà verso i concittadini e rappresenta al tempo stesso la modalità con cui essi contribuiscono allo sviluppo dello Stato che ha creato loro le condizioni per realizzare importanti accumulazioni materiali.

L’articolo 4 modifica il terzo capoverso dell’articolo 77 del Codice fiscale ed estende l’ambito delle deduzioni personali per i contribuenti che hanno una o più persone a carico e che realizzano redditi compresi tra il limite previsto al comma 2, ossia 3.600 lei, e il limite di 25.000 lei, come segue:

«(i) per i contribuenti che hanno una persona a carico — 20% dell’imposta sul reddito dovuta;

(ii) per i contribuenti che hanno due persone a carico — 30% dell’imposta sul reddito dovuta;

(iii) per i contribuenti che hanno tre persone a carico — 40% dell’imposta sul reddito dovuta;

(iv) per i contribuenti che hanno quattro o più persone a carico — 50% dell’imposta sul reddito dovuta.

Ai contribuenti che realizzano redditi lordi mensili da salari superiori a 25.000 lei non è concessa la deduzione personale.»

Le deduzioni sono concesse per qualsiasi tipo di reddito, non essendo più rivolte esclusivamente ai redditi salariali, affinché una sfera quanto più ampia possibile di contribuenti possa beneficiare di tali agevolazioni fiscali.

Lo scopo delle deduzioni dall’imposta sul reddito è sostenere i contribuenti che hanno in cura più persone (figli, genitori, coniugi) e, al tempo stesso, incoraggiare le persone attive con redditi medi a procreare, assumendosi lo Stato indirettamente (mediante le deduzioni personali disciplinate dalla presente legge) e direttamente (mediante gli assegni legali per i figli) una parte delle spese di crescita dei figli, quale parte della politica nazionale di aumento della demografia.

La presente disciplina fiscale è idonea a incoraggiare il lavoro e costituisce una misura diretta per arrestare il declino demografico nonché per incoraggiare il ritorno in patria dei romeni della diaspora.

II. Modifiche apportate alla Legge 256/2018 su alcune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore

Il settore energetico, in particolare quello del gas naturale offshore, rappresenta un pilastro centrale dell’economia nazionale. Il contesto attuale, segnato dalle fluttuazioni dei prezzi e dalla necessità di garantire la sicurezza energetica, ha posto in discussione la necessità di rivedere il quadro legislativo che disciplina la tassazione del settore. A tal fine, il progetto di modifica della LEGGE n. 256/2018 reca una serie di adeguamenti volti ad aumentare la tassazione dei titolari di accordi petroliferi per quanto riguarda l’esercizio dei perimetri petroliferi offshore. L’aumento della tassazione è spesso guardato con scetticismo; nel caso di specie, tuttavia, gli argomenti favorevoli sono molteplici e ben fondati.

In primo luogo, una tassazione corretta ed efficiente può contribuire al bilancio dello Stato, offrendo così risorse supplementari che possono essere investite in infrastrutture critiche, istruzione o sanità. Inoltre, in un settore tanto redditizio come quello dell’estrazione del gas naturale, un’imposta più elevata può scoraggiare la speculazione e può incoraggiare gli investimenti a lungo termine, stabilendo un equilibrio tra il profitto delle società e il benessere collettivo.

Per comprendere la necessità del progetto di modifica della legislazione è essenziale comprendere la formula di calcolo dell’imposta sui redditi supplementari offshore. Tale formula è adeguata in funzione del prezzo medio ponderato del gas naturale venduto (PMPC), tenendo conto anche dell’indice dei prezzi al consumo (IPC). La tassazione si adatta così alle condizioni del mercato, mantenendo un livello di tassazione equo correlato alle realtà economiche.

Questo metodo di calcolo delle imposte assicura un contributo giusto delle compagnie petrolifere al bilancio nazionale, senza scoraggiare gli investimenti in esplorazione e sviluppo. Inoltre, si pone l’accento sulla trasparenza e sulla prevedibilità fiscali, offrendo agli operatori la possibilità di pianificare le proprie attività a medio e lungo termine.

Dettagliando la formula di calcolo, si osserva che essa è strutturata su tre livelli di prezzi del gas naturale, ciascuno con una specifica modalità di applicazione della tassazione. Nel caso di un PMPC inferiore o pari a 85 lei/MWh, si utilizza una formula di base che include il reddito supplementare calcolato e il valore degli investimenti deducibili. Tale approccio incoraggia il reinvestimento degli utili e sostiene lo sviluppo del settore.

Per illustrare il modo in cui funziona tale meccanismo, si consideri un prezzo del gas di 85 lei/MWh o meno. L’imposta sui redditi supplementari offshore (IVST) si calcola sottraendo il valore degli investimenti deducibili (VID) dall’imposta totale calcolata (IVSC). Quando il prezzo sale tra 85 e 100 lei/MWh, l’aliquota di imposizione diviene progressiva, riflettendo un contributo maggiore al bilancio dello Stato ma mantenendo altresì uno stimolo agli investimenti.

Quando il prezzo medio ponderato del gas supera la soglia di 100 lei/MWh, la formula di calcolo diviene ancora più complessa, sottolineando la necessità di ripartire i redditi supplementari in fasce di prezzo. Ciò significa che, per ciascun segmento di prezzo superiore a 100 lei, si applica un’aliquota diversa, aumentando così il grado di contribuzione fiscale al crescere dei prezzi di mercato. Tale approccio assicura l’equità fiscale e riconosce la performance del mercato, consentendo al tempo stesso ai titolari di accordi petroliferi di beneficiare di un quadro fiscale stabile e prevedibile.

Del pari, il valore degli investimenti deducibili nel segmento upstream è un punto importante, poiché incoraggia il reinvestimento e lo sviluppo continuo dell’infrastruttura necessaria all’estrazione e alla lavorazione del gas naturale. Tale politica non solo stimola la crescita economica, ma contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro, concorrendo così alla riduzione della disoccupazione e alla prosperità economica a lungo termine. Un altro aspetto cruciale del progetto di legge è il modo in cui esso tratta i valori cumulati degli investimenti. Consentendo la diminuzione mensile del valore degli investimenti deducibili, si crea un meccanismo di riconoscimento degli sforzi delle società di aggiornare e migliorare le proprie operazioni. Ciò può avere un impatto positivo sull’efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, allineando il settore energetico offshore agli obiettivi di sostenibilità e ambientali del Paese.

Per questi motivi, nel contesto economico e sociale attuale, le pressioni economiche ed ecologiche globali impongono una rivalutazione del modo in cui le risorse naturali sono sfruttate e, implicitamente, tassate. La LEGGE n. 256/2018 su alcune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore si trova al centro di un acceso dibattito, con argomenti solidi a sostegno della necessità di aumentare e modificare tale tassazione.

Argomenti a favore dell’aumento della tassazione:

1. Equità fiscale: Uno dei principi fondamentali di un sistema fiscale sano è l’equità. Nel caso degli sfruttamenti offshore, le risorse sfruttate sono un bene pubblico e i benefici devono riversarsi sull’intera società. Aumentando la tassazione, lo Stato potrebbe assicurare una distribuzione più giusta dei benefici dell’estrazione del gas naturale, contribuendo così allo sviluppo delle infrastrutture, della sanità e dell’istruzione.

2. Sostenibilità dell’ambiente: Le attività di estrazione offshore hanno un impatto significativo sugli ecosistemi marini. Imposte più elevate possono scoraggiare le pratiche dannose e possono finanziare progetti di protezione dell’ambiente, compensando in parte i danni provocati.

3. Investimenti in tecnologie verdi: Incoraggiare la transizione verso fonti di energia pulita è essenziale. Il supplemento di imposte sullo sfruttamento offshore può essere una fonte di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili.

4. Sicurezza energetica: L’aumento delle imposte può stimolare l’efficienza energetica e la riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, diversificando al tempo stesso le fonti energetiche del Paese e promuovendo l’indipendenza energetica.

La modifica della LEGGE n. 256/2018 è una necessità immediata, dato che la revisione e l’aggiornamento della legge sono richiesti non solo dal contesto economico ed ecologico fluttuante, ma anche dalla dinamica del mercato energetico e dal progresso tecnologico. Le modifiche proposte mirano non solo a una tassazione più equa e più sostenibile, ma anche a una maggiore adattabilità alle condizioni di mercato, così da poter rispondere efficacemente alle sfide future. Allegato – Formula di calcolo dell’imposta sui redditi supplementari offshore. La formula di calcolo presentata nell’allegato alla legge è essenziale per comprendere il meccanismo di tassazione e per assicurare la trasparenza nell’applicazione delle imposte. Essa stabilisce il modo in cui i redditi supplementari sono calcolati in funzione delle fluttuazioni dei prezzi del gas naturale.

È un sistema progressivo, concepito per riflettere sia i costi variabili della produzione di gas sia la volatilità dei prezzi sul mercato internazionale. È così assicurata la correlazione diretta tra la redditività degli sfruttamenti offshore e il contributo dei titolari di accordi petroliferi al bilancio dello Stato. Il dettaglio della formula è incluso nell’allegato per facilitare la comprensione e il calcolo dell’imposta. Essa prende in considerazione diversi fattori, quali il prezzo medio ponderato del gas naturale (PMPC), il prezzo di acquisto del 2012 rettificato annualmente con l’indice di inflazione (PRC) e i volumi di gas venduti (VGC). Inoltre, particolare attenzione è dedicata agli investimenti deducibili nel segmento upstream (VID), che stimolano investimenti supplementari in esplorazione e produzione, essenziali per mantenere e accrescere la capacità di estrazione del gas naturale.

Dettagli tecnici della tassazione dei redditi supplementari offshore: per illustrare l’applicazione della formula, si consideri che il prezzo medio ponderato del gas naturale sia di 90 lei/MWh. Secondo la formula, il reddito supplementare dai perimetri offshore (VS) sarà calcolato come differenza tra il PMPC e un prezzo di riferimento (PRC), moltiplicata per il volume di gas venduto (VGC). L’imposta dovuta (IVST) sarà il risultato della sottrazione del valore degli investimenti deducibili (VID) dall’imposta totale calcolata (IVSC). In tal modo, la formula assicura che la tassazione sia proporzionale ai redditi supplementari generati, offrendo così un quadro fiscale corretto e stimolante per i titolari di accordi petroliferi. Inoltre, si assicura che ogni aumento della redditività, dovuto all’aumento dei prezzi del gas naturale, sia corrispondentemente riflesso nei contributi al bilancio dello Stato.

Gli argomenti a favore dell’aumento della tassazione e della modifica della LEGGE n. 256/2018 sono molteplici e vari, fondati su principi di equità fiscale, sostenibilità ecologica e promozione della sicurezza energetica. Ripensando il quadro legislativo e adattando la formula di calcolo dell’imposta sui redditi supplementari offshore, la Romania può assicurare una distribuzione più giusta dei benefici dell’estrazione delle risorse naturali, proteggendo l’ambiente e stimolando l’innovazione nel campo delle energie rinnovabili.

In definitiva, le modifiche proposte non solo rispondono alle necessità immediate del mercato e alle esigenze ecologiche, ma preparano anche il terreno per un’economia più resiliente e meno dipendente dai combustibili fossili. Un simile approccio è vitale per orientarsi in un panorama energetico globale in mutamento e per posizionare la Romania come attore responsabile e progressista sulla scena internazionale dell’energia. In conclusione, l’aumento della tassazione e la modifica della LEGGE n. 256/2018 sono passi necessari per allineare gli interessi nazionali alla dinamica globale e per costruire un futuro sostenibile. Tali cambiamenti rifletteranno non solo l’impegno della Romania verso i principi di equità e sostenibilità, ma serviranno anche da catalizzatore per l’innovazione e il progresso nel settore energetico. Del pari, mediante tali adeguamenti si mira all’allineamento della legislazione nazionale alle direttive europee e agli accordi internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulla riduzione delle emissioni di CO2. È un passo avanti verso un’economia circolare e un utilizzo più efficiente delle risorse, in cui l’impatto sull’ambiente è minimizzato e i vantaggi economici massimizzati.

Un altro aspetto importante della riforma fiscale è l’incoraggiamento della trasparenza e della responsabilizzazione nell’industria petrolifera. Stabilendo un quadro chiaro e dettagliato per il calcolo delle imposte, le società sono motivate a dichiarare con esattezza i propri redditi e a contribuire equamente al bilancio dello Stato.

Ciò può condurre a un aumento della fiducia del pubblico nel modo in cui le risorse naturali sono gestite e nei benefici che esse apportano alla società nel suo insieme. Inoltre, le modifiche legislative proposte contribuiranno a creare un ambiente d’affari più prevedibile e stabile per gli investitori del settore energetico. Un regime fiscale equo e trasparente è essenziale per attrarre e mantenere gli investimenti a lungo termine, elementi vitali per lo sviluppo economico sostenibile della Romania.

Non da ultimo, va sottolineato il ruolo che la fiscalità svolge nel modellare i comportamenti economici. Adeguando tasse e imposte, lo Stato può influenzare la direzione verso cui si muove l’industria energetica, favorendo le soluzioni innovative ed ecologiche a scapito di quelle tradizionali, che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute pubblica.

In conclusione, la riforma fiscale nel settore dell’energia offshore è una necessità che non può essere rinviata, rappresentando un passo cruciale nell’allineamento della Romania agli standard internazionali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’aumento della tassazione e la revisione della LEGGE n. 256/2018 non sono soltanto occasioni per assicurare un’entrata di bilancio maggiore, ma anche per promuovere un comportamento responsabile nell’industria estrattiva, conformemente alle migliori pratiche globali. La riforma legislativa proposta deve essere considerata un investimento nel futuro del Paese, capace di apportare benefici a lungo termine e di contribuire alla prosperità delle generazioni future. Attraverso di essa, la Romania può divenire un esempio di buone pratiche nella gestione delle risorse naturali e nell’applicazione di politiche fiscali destinate a sostenere lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente.

Sezione 3ª – Impatto socio-economico del progetto di modifica della LEGGE n. 227/2015 e della LEGGE 256/2018

1. Impatto macroeconomico

L’impatto economico della modifica della legislazione fiscale, ossia della Legge sul Codice fiscale e della Legge sulle operazioni petrolifere offshore: l’economia di un Paese è direttamente influenzata dalla legislazione fiscale che disciplina il modo in cui le risorse finanziarie sono riscosse e distribuite. Le modifiche della Legge 227/2015 sul Codice fiscale e della LEGGE n. 256/2018 avranno un impatto significativo sull’economia romena.

I. Modifica della Legge sul Codice fiscale

1. Introduzione degli art. 18¹ e 18²: Il primo cambiamento significativo proposto è l’introduzione dell’articolo 18¹ nella Legge 227/2015, che prevede un regime speciale di tassazione per i contribuenti che superano determinate soglie di reddito. Tale misura appare orientata alle grandi società, imponendo un’aliquota progressiva dell’1%, 2% o 3% in funzione dei redditi registrati. Un simile approccio fiscale progressivo è destinato ad assicurare un contributo più equo al bilancio dello Stato da parte delle imprese di vertice. L’articolo 18² introduce un regime fiscale speciale per le società del settore petrolifero, con un’aliquota del 5% per i redditi annui superiori a 10 milioni di euro. Tale cambiamento potrebbe scoraggiare l’evasione fiscale e potrebbe stimolare la trasparenza in un settore spesso criticato per la mancanza di un’adeguata copertura fiscale. È tuttavia importante valutare se tale aliquota non scoraggerà gli investimenti in un ambito vitale per la sicurezza energetica della Romania.

2. Modifiche della tassazione delle grandi pensioni: Un’altra modifica maggiore è l’adeguamento dell’articolo 101, che riguarda la tassazione delle pensioni. La nuova formulazione propone un’aliquota del 10% per il reddito imponibile mensile da pensioni e un’aliquota del 90% per la parte di reddito che supera 11 salari minimi lordi nazionali. Tale misura ha il potenziale di ridistribuire il carico fiscale, allineandosi ai principi di equità fiscale.

3. Introduzione dell’imposta sui grandi patrimoni: Un altro aspetto innovativo è l’introduzione del Titolo X¹, denominato «L’imposta sui grandi patrimoni», che prevede l’imposizione di un’imposta di solidarietà per le persone fisiche con patrimoni considerevoli. Le aliquote dell’imposta differiscono in funzione del valore totale del patrimonio, essendo fissate all’1%, 2% o 3% per redditi cumulati che superano determinate soglie. Tale misura si inserisce nel contesto di dibattiti globali sulla disuguaglianza dei redditi e dei patrimoni, costituendo un passo verso una distribuzione più equa dei carichi fiscali. È tuttavia essenziale analizzare l’impatto che essa avrà sulla mobilità del capitale e sugli investimenti.

4. Adeguamenti delle deduzioni personali: L’articolo 77 pone in discussione l’adeguamento delle deduzioni personali per i contribuenti con redditi lordi mensili compresi tra determinate soglie. È una misura che potrebbe incoraggiare il consumo e potrebbe avere un effetto positivo sull’economia stimolando il potere d’acquisto della popolazione. In tal modo si riconosce e si ricompensa lo sforzo fiscale di coloro che hanno responsabilità familiari, offrendo loro un sostegno finanziario mediante esenzioni d’imposta proporzionali al numero di persone a carico.

II. Modifica della LEGGE n. 256/2018 sulle operazioni petrolifere offshore

Le modifiche apportate alla Legge n. 256/2018 sono essenziali per comprendere come evolverà il settore energetico e soprattutto quello delle operazioni petrolifere offshore. In un contesto globale in cui la transizione energetica diviene sempre più importante, le regole fiscali devono essere equilibrate in modo da sostenere tanto la protezione dell’ambiente quanto la competitività economica.

1. Determinazione delle misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere offshore

L’articolo 1 della Legge n. 256/2018 è modificato in modo da assicurare la chiarezza giuridica e da stabilire le misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere offshore. Tale chiarimento è vitale per attrarre nuovi investitori e per mantenere un quadro normativo stabile e prevedibile, che consenta la pianificazione a lungo termine degli investimenti.

2. Abrogazione di alcune disposizioni e armonizzazione della legislazione: Mediante l’abrogazione delle lettere m), n), o), p) e r) dell’articolo 2, la legislazione attuale è semplificata e armonizzata con gli standard internazionali. Tale misura potrebbe migliorare la percezione dell’ambiente d’affari della Romania e potrebbe contribuire a una migliore integrazione nel mercato energetico europeo.

3. Modifiche del regime fiscale applicabile alle attività petrolifere offshore: L’articolo 18 propone il mantenimento del livello di canone e delle aliquote percentuali del canone petrolifero per i titolari di accordi petroliferi offshore. Tale continuità fiscale è essenziale per mantenere la fiducia degli investitori e per evitare la destabilizzazione finanziaria dei progetti in corso. La stabilità fiscale è un fattore chiave nelle decisioni di investimento a lungo termine, e tale emendamento rispetta gli impegni dello Stato romeno verso gli investitori.

4. Tassazione dei redditi supplementari offshore: L’articolo 19 introduce un sistema di tassazione dei redditi supplementari offshore, il cui scopo è aumentare le entrate del bilancio dello Stato tassando le differenze tra i prezzi di vendita del gas naturale e un prezzo di riferimento stabilito nel 2012. Tale sistema di tassazione potrebbe stimolare una maggiore trasparenza nella negoziazione del gas naturale e assicurare che i benefici dell’estrazione del gas si riflettano anche nelle entrate dello Stato. Occorre tuttavia analizzare se tale imposta inciderà sulla competitività dei prezzi per i consumatori finali e se influenzerà negativamente le decisioni di investimento nell’esplorazione e nello sfruttamento delle risorse di gas naturale.

5. Vendita del gas naturale sui mercati centralizzati: Mediante le modifiche apportate all’articolo 20 si introduce l’obbligo per i titolari di accordi petroliferi offshore di vendere una quota percentuale del 90% del gas naturale sui mercati centralizzati. Tale misura potrebbe contribuire a una maggiore competitività sul mercato del gas naturale e a una formazione più trasparente dei prezzi. Al tempo stesso, è cruciale assicurare che tali disposizioni non conducano a distorsioni di mercato o alla creazione di barriere alla libera concorrenza.

6. Istituzione di un conto speciale per gli investimenti. L’articolo 19, comma (8), prevede la riscossione dell’imposta sui redditi supplementari su un conto speciale destinato al finanziamento dell’infrastruttura del gas naturale. Tale misura ha il potenziale di accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura energetica e di sostenere la sicurezza energetica della Romania. È tuttavia importante vigilare sull’efficienza nell’utilizzo di tali fondi per assicurare che essi abbiano un impatto positivo reale sull’economia.

7. Attuazione di un quadro legale per lo svolgimento delle operazioni petrolifere offshore. L’articolo 34 introduce la possibilità di concludere atti aggiuntivi agli accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore, il che consentirà l’adattamento alle nuove condizioni legislative. Ciò rappresenta un passo importante nella flessibilizzazione e nell’aggiornamento del quadro contrattuale esistente tra lo Stato e le compagnie petrolifere, assicurando così che le attività di esplorazione e sfruttamento possano proseguire in condizioni ottimizzate. Conclusioni: analizzando le proposte di modifica della legislazione fiscale, si osserva che esse perseguono l’aumento delle entrate del bilancio dello Stato e la promozione di una distribuzione più equa del carico fiscale. L’introduzione di aliquote progressive per le grandi società e per le persone con grandi patrimoni rappresenta un passo audace verso una fiscalità più giusta e più orientata alla responsabilità sociale.

11. Impatto sull’ambiente concorrenziale e sul settore degli aiuti di Stato

Non ricorre

2. Impatto sull’ambiente d’affari

Negli ultimi anni, l’evoluzione legislativa fiscale della Romania ha attirato l’attenzione di numerosi attori del mondo degli affari, tanto locali quanto internazionali. Le modifiche apportate al Codice fiscale dalla Legge 227/2015 e dalla legislazione connessa hanno il compito di adattare il quadro fiscale alle realtà economiche e alle esigenze ambientali. Analizzeremo in dettaglio l’impatto di tali modifiche, con particolare attenzione agli articoli più rilevanti per il mondo degli affari.

I. Modifiche apportate al Codice fiscale

1. Regime speciale per i grandi contribuenti: L’introduzione degli articoli 18¹ e 18² nel Codice fiscale interviene come misura di riequilibrio del carico fiscale per i contribuenti con redditi annui sostanziali. Applicando aliquote progressive in funzione della soglia di reddito, lo Stato si propone di stimolare una migliore distribuzione del peso fiscale e, al tempo stesso, di assicurare le risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica. Così, i contribuenti che superano la soglia di 10 milioni di euro pagheranno un’imposta dell’1%, quelli che superano i 100 milioni di euro contribuiranno con il 2%, e per redditi superiori a 1 miliardo di euro l’aliquota è del 3%. Tale struttura progressiva può avere un impatto positivo sull’ambiente d’affari incoraggiando il reinvestimento degli utili e sostenendo la crescita a lungo termine. Al tempo stesso, mediante tali misure i contribuenti di grandi dimensioni sono direttamente responsabilizzati a contribuire al bilancio dello Stato in proporzione all’entità dei loro redditi. Ciò potrebbe condurre a una maggiore equità nella società e a una redistribuzione più efficiente delle risorse.

2. L’imposta sulle grandi pensioni: Le modifiche apportate all’articolo 101, comma 2, del Codice fiscale sono parimenti significative, imponendo un’imposta del 10% sui redditi imponibili mensili da pensioni, mentre per la parte di pensione che supera 11 salari minimi lordi nazionali l’aliquota è del 90%. È una misura volta all’adeguamento del livello di tassazione delle pensioni speciali, tema spesso dibattuto nello spazio pubblico e che ha suscitato numerose controversie. Con tale modifica il legislatore cerca di equilibrare il sistema pensionistico e di ridurre le disuguaglianze.

3. L’imposta sui grandi patrimoni: L’introduzione del TITOLO X¹ nel Codice fiscale, sotto la denominazione «L’imposta sui grandi patrimoni», pone in discussione una forma di fiscalità progressiva applicata alle persone fisiche con patrimoni consistenti. Gli articoli 500¹–500⁵ stabiliscono aliquote dell’1%, 2% e 3% applicate progressivamente in funzione del valore totale del patrimonio, a partire dalla soglia di 10 milioni di euro. Tale iniziativa fiscale può essere interpretata come un passo verso l’assicurazione di una maggiore giustizia sociale e di una distribuzione più equa del carico fiscale.

D’altra parte, l’obbligo di redigere una dichiarazione patrimoniale annuale per i contribuenti che superano la soglia di 10 milioni di euro può servire da strumento di trasparenza e di controllo fiscale, contribuendo alla lotta contro l’evasione fiscale e all’aumento del grado di conformità fiscale.

4. Le deduzioni personali: Un altro cambiamento significativo è l’adeguamento delle deduzioni personali in funzione del numero di persone a carico. Esso riguarda in modo particolare le famiglie con figli e ha lo scopo di diminuire il carico fiscale dei contribuenti con responsabilità familiari. La modifica dell’articolo 77, comma 2, terzo capoverso, prevede deduzioni progressive dal 20% al 50% dell’imposta sul reddito dovuta, in funzione del numero di persone a carico. Si incoraggia così il sostegno alle famiglie e se ne riconosce l’importanza nella struttura sociale. Tale misura può avere un impatto positivo sul livello di vita e può stimolare la crescita demografica, costituendo al tempo stesso un passo verso una politica fiscale più umana e più orientata ai bisogni dei cittadini.

II. Modifiche apportate alla Legge n. 256/2018 sulle operazioni petrolifere offshore

Anche la legislazione relativa alle operazioni petrolifere offshore è stata oggetto di adeguamenti significativi. Le modifiche apportate dalla Legge n. 256/2018 riguardano principalmente il livello dei canoni, la tassazione dei redditi supplementari nonché le condizioni di sfruttamento delle risorse naturali nei perimetri offshore.

1. Determinazione di un regime fiscale specifico: L’articolo 18 apporta chiarimenti quanto all’applicazione del livello di canone e delle aliquote percentuali del canone petrolifero per i titolari di accordi petroliferi offshore. Sebbene si tratti di un ambito tecnico e complesso, l’essenza delle modifiche consiste nell’applicazione di un regime fiscale stabile per tutta la durata degli accordi petroliferi, offrendo così prevedibilità e un quadro fiscale più chiaro agli investitori. Ciò è cruciale in un settore in cui gli investimenti sono ingenti e l’orizzonte di pianificazione è di lungo termine.

2. Deducibilità degli investimenti: Un aspetto particolarmente importante è costituito dalle regole relative agli investimenti deducibili, descritte all’articolo 19. Vi si precisa che gli investimenti presi in considerazione nel calcolo della deduzione dall’imposta sui redditi supplementari non sono presi in considerazione nel risultato fiscale ai fini dell’imposta sugli utili. Ciò significa che gli investimenti nel segmento upstream sono considerati non deducibili ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili, ma possono essere dedotti dall’imposta sui redditi supplementari offshore. Tale meccanismo di deducibilità incoraggia il reinvestimento degli utili in attività di esplorazione e sfruttamento, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del settore petrolifero.

3. L’imposta sui redditi supplementari offshore: Mediante l’articolo 19 si definisce l’imposta sui redditi supplementari offshore come un tributo applicabile alla differenza tra il prezzo di vendita del gas naturale di produzione interna e un prezzo di riferimento stabilito nel 2012. Tale imposta mira a captare una parte degli utili supplementari ottenuti dalle società a seguito delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato del gas naturale. Le percentuali di calcolo dell’imposta sono strutturate in modo da riflettere le differenze di prezzo, e la deduzione degli investimenti nel segmento upstream è limitata a una percentuale massima, al fine di assicurare che lo Stato benefici di una parte equa degli utili supplementari. Tale misura fiscale può avere effetti misti sul mercato dell’energia: da un lato incoraggia l’efficienza e la gestione prudente delle risorse, dall’altro può influenzare le decisioni di investimento delle società del settore energetico.

4. Vendita del gas naturale: L’articolo 20 impone ai titolari di accordi petroliferi offshore l’obbligo di concludere contratti sui mercati centralizzati per la vendita di una quota minima del 90% del gas naturale contrattato. Tale requisito promuove la trasparenza e la concorrenza sul mercato del gas naturale, con il potenziale di contribuire alla stabilizzazione dei prezzi e di assicurare un accesso equo alle risorse per tutti gli attori del mercato. Stabilendo un quadro di negoziazione chiaro e non discriminatorio, si mira tanto alla protezione degli interessi dei consumatori quanto alla creazione di un ambiente concorrenziale sano per i produttori.

5. Sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni: Una novità apportata dalle modifiche legislative è l’introduzione di sanzioni significative per il mancato rispetto delle disposizioni degli artt. 19 e 20. Secondo l’articolo 25, il mancato rispetto degli obblighi può comportare ammende fino al 30% del fatturato della società interessata per l’anno in cui la violazione è stata constatata. Ciò riflette un approccio più assertivo dello Stato nell’imporre le regole fiscali e un passo verso l’assicurazione della conformità nel settore energetico. Mediante tali misure si mira a scoraggiare i comportamenti fiscali non conformi e si sottolinea l’importanza del rispetto delle norme di legge.

Conclusioni: Le recenti modifiche della legislazione fiscale romena riflettono una tendenza all’adattamento del sistema fiscale alla dinamica economica attuale e alle necessità dello sviluppo sostenibile. Dall’imposizione di aliquote progressive per i grandi contribuenti fino all’adeguamento del regime fiscale per le operazioni petrolifere offshore, tali cambiamenti sono destinati a equilibrare il carico fiscale, a stimolare gli investimenti e a promuovere la trasparenza e l’equità nell’ambiente d’affari. L’impatto di tali modifiche è complesso e si manifesterà in modo diverso a seconda del settore di attività e della dimensione degli attori economici.

3. Impatto sociale delle modifiche del Codice fiscale e della legislazione petrolifera in Romania

I. Modifiche del Codice fiscale

1. Regime speciale per i contribuenti con grandi redditi. L’introduzione di un’imposta progressiva per i contribuenti con redditi annui molto elevati è un passo audace nella direzione dell’equità fiscale. Tale misura può ridurre le disparità economiche e può contribuire a una redistribuzione più giusta della ricchezza. Del pari, aumentando il contributo dei membri più ricchi della società, lo Stato può accumulare risorse supplementari da investire in infrastrutture, istruzione e sanità, a beneficio dell’intera popolazione.

2. Tassazione delle grandi pensioni. La modifica del Codice fiscale al fine di imporre un’aliquota del 10% sui redditi da pensioni e, soprattutto, un’aliquota del 90% per la parte di pensione che supera un certo massimale, può essere vista come una misura di solidarietà sociale. Ciò potrebbe aiutare a equilibrare il sistema pensionistico e ad assicurarne la sostenibilità a lungo termine, aspetto particolarmente importante nell’attuale contesto demografico.

3. L’imposta sui grandi patrimoni. La proposta di imporre un’imposta di solidarietà sui grandi patrimoni è un segnale forte rivolto alla responsabilità sociale di coloro che dispongono di redditi e patrimoni sostanziali. Tale iniziativa può svolgere un ruolo essenziale nell’attenuazione delle disuguaglianze e nel finanziamento di progetti di interesse pubblico che contribuiscano allo sviluppo delle comunità e alla riduzione della povertà.

4. Le deduzioni personali modificate. L’adeguamento delle deduzioni personali per i contribuenti con redditi medi e alti può incoraggiare la crescita economica. Mediante tali deduzioni si offre un sostegno supplementare alle famiglie con persone a carico, stimolando così il consumo e gli investimenti e producendo un impatto positivo sull’economia nel suo insieme. Inoltre, limitando tali deduzioni per i redditi elevati, si assicura che i benefici fiscali siano indirizzati verso i segmenti di popolazione che più necessitano di sostegno.

II. Modifiche della legislazione petrolifera

1. Determinazione di misure per le operazioni offshore. Le modifiche apportate alla legge che disciplina le operazioni petrolifere offshore recano chiarezza e stabilità giuridica, aspetti essenziali per attrarre investitori e per sviluppare il settore energetico. Tali cambiamenti possono condurre a un aumento della produzione di gas naturale e alla diminuzione della dipendenza della Romania dalle importazioni, il che ha un impatto diretto sulla sicurezza energetica nazionale e sui prezzi per i consumatori.

2. Fiscalità dei redditi supplementari offshore. La tassazione dei redditi supplementari ottenuti dalle compagnie petrolifere rappresenta una fonte importante di entrate per lo Stato, che può essere reinvestita in progetti di infrastruttura o in altri ambiti vitali per la società. Tale misura assicura che i benefici delle risorse naturali del Paese siano distribuiti equamente tra tutti i cittadini.

3. Trasparenza nella vendita del gas naturale. L’obbligo di vendere una quota percentuale del gas naturale sui mercati centralizzati accresce la trasparenza e la competitività del settore. Ciò può condurre a prezzi migliori per i consumatori e a un mercato più dinamico, con effetti benefici sull’economia nazionale.

4. Gli investimenti nell’infrastruttura del gas. Canalizzando le imposte supplementari offshore verso il finanziamento dell’infrastruttura del gas, si assicura lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e moderno. Un accesso migliorato al gas naturale può stimolare lo sviluppo economico regionale e può diminuire i costi energetici per consumatori e imprese, contribuendo così all’innalzamento del livello di vita.

Conclusioni. Le modifiche legislative analizzate nella presente relazione riflettono un approccio orientato verso una maggiore equità sociale e verso la responsabilizzazione di coloro che hanno redditi elevati. Esse mirano altresì ad accrescere l’efficienza e la performance del settore energetico, con benefici diretti per l’economia e per la società. In un contesto economico globale in mutamento, tali adeguamenti possono rappresentare passi importanti verso la stabilità e la prosperità a lungo termine della Romania.

4. Impatto sull’ambiente

Non ricorre.

5. Altre informazioni

Non ricorre.

Sezione 5ª – Effetti del presente atto normativo sulla legislazione in vigore

a) atti normativi in vigore che saranno modificati o abrogati a seguito dell’entrata in vigore del progetto di atto normativo:

Sarà modificata la Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale;

Sarà modificata la Legge 256/2018 su alcune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore

In sintesi, la Legge 227/2015 ha 2 articoli modificati, 9 articoli aggiunti e 0 abrogati, ai quali si aggiunge un allegato,

mentre la Legge 256/2018 ha 10 articoli modificati e l’allegato modificato.

b) atti normativi da elaborare per l’attuazione delle nuove disposizioni: non ne sono stati individuati.

1¹. Compatibilità del progetto di atto normativo con la legislazione in materia di appalti pubblici — Non ricorre

2. Conformità del progetto di atto normativo con la legislazione comunitaria nel caso di progetti che recepiscono disposizioni comunitarie — Non sono stati individuati documenti della legislazione comunitaria in materia.

3. Misure normative necessarie all’applicazione diretta degli atti normativi comunitari — Non ricorre.

4. Sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea — Non ricorre.

5. Altri atti normativi e/o documenti internazionali dai quali derivano impegni — Non ricorre.

6. Altre informazioni. — Non ricorre.

1. Informazioni sul processo di consultazione con organizzazioni non governative, istituti di ricerca e altri organismi coinvoltiNon ricorre
2. Motivazione della scelta delle organizzazioni consultate, nonché del modo in cui l’attività di tali organizzazioni è collegata all’oggetto del progetto di atto normativoNon ricorre
3. Consultazioni organizzate con le autorità dell’amministrazione pubblica locale, qualora il progetto di atto normativo abbia ad oggetto attività di tali autorità, alle condizioni della Decisione del Governo n. 521/2005 sulla procedura di consultazione delle strutture associative delle autorità dell’amministrazione pubblica locale nell’elaborazione dei progetti di atti normativiNon ricorre
4. Consultazioni svolte nell’ambito dei consigli interministeriali, conformemente alle disposizioni della Decisione del Governo n. 750/2005 sulla costituzione dei consigli interministeriali permanentiNon ricorre.
5. Informazioni sui pareri da rendere da parte di:I pareri consultivi saranno ottenuti dopo il compimento delle fasi previste dalla Legge 189/1999.
a) Il Consiglio legislativo
b) Il Consiglio supremo di difesa del Paese
c) Il Consiglio economico e sociale
d) Il Consiglio della concorrenza
e) La Corte dei conti.

Sezione 7ª – Attività di informazione pubblica riguardanti l’elaborazione e l’attuazione del progetto di atto normativo

1. Informazione della società civile circa la necessità di elaborare l’atto normativo — Il progetto di legge di revisione della Costituzione è stato sottoposto al dibattito pubblico per 18 mesi ed è il risultato diretto di tali consultazioni aperte.

2. Informazione della società civile circa l’eventuale impatto ambientale a seguito dell’attuazione del progetto di atto normativo, nonché circa gli effetti sulla salute e la sicurezza dei cittadini o sulla diversità biologica — Non ricorre.

3. Altre informazioni — Non ricorre

Sezione 8ª – Misure di attuazione

1. Le misure di applicazione del progetto di atto normativo da parte delle autorità dell’amministrazione pubblica centrale e/o locale — l’istituzione di nuovi organismi o l’ampliamento delle competenze delle istituzioni esistenti — Non ricorre.

2. Altre informazioni — Non ne sono state individuate

IL PARLAMENTO DELLA ROMANIA

SENATO — CAMERA DEI DEPUTATI

LA LEGGE DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE —

LA LEGGE SULLA TASSAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE E DEI GRANDI PATRIMONI

PROGETTO LEGISLATIVO DI MODIFICA

DEL CODICE FISCALE

La Legge n. 227/2015 sul Codice Fiscale, e

LA LEGGE n. 256 del 12 novembre 2018

su alcune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere da parte dei titolari di accordi petroliferi relativi a perimetri petroliferi offshore

Partendo dal principio costituzionale secondo cui la Romania è uno Stato sociale (articolo 1 comma 3 della Costituzione) fondato sulla solidarietà dei suoi cittadini (articolo 4 comma 1 della Costituzione),

tenuto conto della necessità di semplificare e rendere più efficiente la riscossione delle tasse e delle imposte, fatto idoneo ad accrescere la prevedibilità nonché la competitività dell’economia,

vista la necessità di incoraggiare la natalità nonché di accrescere il grado di protezione sociale che lo Stato può concedere indirettamente per il tramite dei membri della famiglia,

e parimenti muovendo dalla necessità di incoraggiare il lavoro e di ridurre il peso dell’assistenza sociale,

Si adotta quanto segue:

I. Modifica della Legge 227/2015:

1. Dopo l’articolo 18 sono inseriti gli articoli 18¹ e 18², del seguente tenore: → i motivi

«ART. 18¹ Regime speciale per i contribuenti con ricavi annui superiori a 10.000.000 di euro

1. I contribuenti che abbiano registrato ricavi superiori all’equivalente in lei di 10.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta con aliquota dell’1 % applicata ai ricavi registrati. Il tasso di cambio utilizzato è quello vigente alla chiusura dell’esercizio in cui i ricavi sono stati registrati.

2. I contribuenti che abbiano registrato ricavi superiori all’equivalente in lei di 100.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta con aliquota del 2 % applicata ai ricavi registrati. Il tasso di cambio utilizzato è quello vigente alla chiusura dell’esercizio in cui i ricavi sono stati registrati.

3. I contribuenti che abbiano registrato ricavi superiori all’equivalente in lei di 1.000.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta con aliquota del 3 % applicata ai ricavi registrati. Il tasso di cambio utilizzato è quello vigente alla chiusura dell’esercizio in cui i ricavi sono stati registrati.

ART. 18² — Regime speciale per i contribuenti che svolgono attività di estrazione, raffinazione o commercializzazione di prodotti petroliferi e loro derivati

«I contribuenti che svolgono attività di estrazione, raffinazione o commercializzazione di prodotti petroliferi e loro derivati e che abbiano ricavi annui superiori a 10.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta con aliquota del 5 % applicata ai ricavi registrati.»

2. L’art. 101, comma 2, della Legge 227/2015 sul Codice Fiscale è modificato e avrà il seguente contenuto:

«(2) L’imposta è calcolata applicando un’aliquota del 10 % al reddito mensile imponibile da pensioni e, rispettivamente, un’aliquota del 90 % al reddito mensile imponibile relativo alla parte della pensione eccedente 11 salari minimi lordi nazionali.»

3. Dopo il TITOLO X è introdotto il TITOLO X¹, recante la rubrica «L’IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI», del seguente tenore:

«Articolo 500¹ I contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore delle plusvalenze, dei beni mobili e degli immobili esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superino 10.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta di solidarietà pari all’1 % annuo del valore totale del patrimonio.

Articolo 500² I contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore delle plusvalenze, dei beni mobili e degli immobili esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superino 100.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta di solidarietà pari al 2 % annuo del valore totale del patrimonio.

Articolo 500³ I contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore delle plusvalenze, dei beni mobili e degli immobili esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente, superino 1.000.000.000 di euro sono tenuti al pagamento di un’imposta di solidarietà pari al 3 % annuo del valore totale del patrimonio.

Articolo 500⁴ Il tasso di cambio per determinare l’equivalente in euro è quello vigente alla chiusura dell’esercizio in cui i redditi e le plusvalenze sono stati registrati.

Articolo 500⁵ 1.) I contribuenti persone fisiche i cui redditi, cumulati con il valore delle plusvalenze, dei beni mobili e immobili e degli edifici esistenti nel loro patrimonio al 31 dicembre dell’anno precedente superino 10.000.000 di euro presentano una dichiarazione patrimoniale.

(2) Le dichiarazioni patrimoniali sono redatte per iscritto, sotto la responsabilità del dichiarante, e comprendono i diritti e gli obblighi del dichiarante, del coniuge e dei figli a carico, conformemente all’allegato n. 1 della presente legge.

4. L’articolo 77, comma 2, terzo capoverso, è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Per i contribuenti con redditi mensili lordi compresi fra 3.600 lei e 20.000 lei, la detrazione personale è concessa come segue:

(i) per i contribuenti con una persona a carico — il 20 % dell’imposta sul reddito dovuta;

(ii) per i contribuenti con due persone a carico — il 30 % dell’imposta sul reddito dovuta;

(iii) per i contribuenti con tre persone a carico — il 40 % dell’imposta sul reddito dovuta;

(iv) per i contribuenti con quattro o più persone a carico — il 50 % dell’imposta sul reddito dovuta.

Non è concessa detrazione personale ai contribuenti con redditi salariali mensili lordi superiori a 20.000 lei.»

II. Modifica della LEGGE n. 256/2018:

1. L’articolo 1 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«(1) La presente legge stabilisce talune misure necessarie per l’attuazione delle operazioni petrolifere di esplorazione, sviluppo e coltivazione dei giacimenti di petrolio e di abbandono, nonché dei lavori relativi ai perimetri petroliferi offshore.

(2) Qualora un titolare sia parte di un accordo petrolifero che comprenda sia perimetri petroliferi a terra sia perimetri offshore, ovvero rivesta la qualità di titolare rispetto a entrambe le categorie, le disposizioni della presente legge si applicano di conseguenza alla componente offshore.

All’articolo 2 sono abrogate le lettere m), n), o), p) e r). → i motivi

L’articolo 18 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 18. — Ai titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per tutta la loro durata, il livello del canone, le aliquote percentuali del canone petrolifero e le soglie di produzione lorda corrispondenti a tali aliquote, quali risultano dalla presente legge.»

All’articolo 19, dopo il comma 11, è inserito il comma (12): → i motivi

«(12) Gli investimenti presi in considerazione nel calcolo della deduzione dall’imposta sui redditi aggiuntivi non sono presi in considerazione nella determinazione del risultato fiscale dei periodi per i quali è versata l’imposta sul reddito delle società.»

L’articolo 19 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 19. — (1) I titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore, comprese le loro filiali e le entità appartenenti al medesimo gruppo d’interesse economico che svolgano effettivamente tali operazioni, sono tenuti al pagamento dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore.

(2) Per reddito aggiuntivo si intende la differenza fra il prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore e il prezzo di acquisto del gas naturale di produzione interna per i clienti domestici e non domestici nel 2012, adeguato annualmente con l’indice dei prezzi al consumo.

(3) L’imposta sui redditi aggiuntivi offshore prevista al comma (1) è calcolata applicando una o più percentuali di calcolo, secondo il caso, ai redditi aggiuntivi ottenuti dalla vendita di gas naturale, come segue:

a) il 50 % del reddito aggiuntivo per i prezzi fino a 85 lei/MWh inclusi;

b) il 15 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 85 lei/MWh e inferiori o pari a 100 lei/MWh;

c) il 30 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 100 lei/MWh e inferiori o pari a 115 lei/MWh;

d) il 35 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 115 lei/MWh e inferiori o pari a 130 lei/MWh;

e) il 40 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 130 lei/MWh e inferiori o pari a 145 lei/MWh;

f) il 50 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 145 lei/MWh e inferiori o pari a 160 lei/MWh;

g) il 55 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 160 lei/MWh e inferiori o pari a 175 lei/MWh;

h) il 60 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 175 lei/MWh e inferiori o pari a 190 lei/MWh;

i) il 70 % dei redditi aggiuntivi ottenuti con prezzi superiori a 190 lei/MWh.

(4) Il limite massimo della deduzione degli investimenti nel segmento upstream non può superare il 30 % del totale dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore.

(5) Gli operatori economici di cui al comma (1) calcolano, dichiarano e versano mensilmente l’imposta aggiuntiva offshore, entro il giorno 25 del mese successivo a quello per il quale l’imposta è dovuta.

(6) Il modello e il contenuto della dichiarazione relativa all’imposta sui redditi aggiuntivi offshore sono stabiliti con provvedimento del presidente dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale.

(7) Nella misura in cui l’applicazione delle presenti disposizioni richieda l’emanazione di istruzioni relative all’imposta sui redditi aggiuntivi offshore, queste sono emanate con provvedimento congiunto dei ministri competenti.

(8) Le somme dovute dai titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri offshore a titolo di imposta sui redditi aggiuntivi sono riscosse su un conto speciale destinato al finanziamento di investimenti d’interesse nazionale.

(9) Il valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream, registrati in contabilità conformemente alle disposizioni di legge vigenti, dall’entrata in vigore della presente legge fino al mese di calcolo, è preso in considerazione ai fini della deduzione.

(10) In caso di alienazione degli investimenti per i quali è stata concessa la deduzione prevista ai commi (3) e (4), la deduzione concessa è sottratta dal valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream.

(11) Gli investimenti presi in considerazione per la deduzione dall’imposta sui redditi aggiuntivi non possono formare oggetto di altre deduzioni.»

L’articolo 20 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 20. — In deroga alle disposizioni dell’art. 177 della Legge sull’energia elettrica e sul gas naturale n. 123/2012, con le successive modifiche e integrazioni, i titolari di accordi petroliferi riguardanti perimetri offshore versano l’aliquota percentuale prevista dalla presente legge.»

L’articolo 21 è modificato e integrato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 21. — L’aliquota percentuale prevista dall’art. 20 rimane invariata per tutta la durata degli accordi.»

All’articolo 25, dopo la lettera m), è aggiunta la lettera n), del seguente tenore: → i motivi

«n) l’inosservanza da parte dei titolari di accordi petroliferi delle disposizioni degli artt. 19 e 20 è sanzionata con un’ammenda corrispondente al 30 % del fatturato dell’anno in cui è stata accertata la violazione.»

L’articolo 33 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 33. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’Ordinanza del Governo n. 7/2013 che istituisce l’imposta sui redditi aggiuntivi non si applicano agli accordi petroliferi offshore.»

L’articolo 34 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi

«Art. 34. — Ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli artt. 18, 19 e 21, l’Agenzia Nazionale per le Risorse Minerali e i titolari di accordi petroliferi possono concludere atti aggiuntivi agli accordi petroliferi riguardanti perimetri petroliferi offshore.»

Allegato n. 1

DICHIARAZIONE PATRIMONIALE

Il/La sottoscritto/a, ____________________, codice numerico personale ________, identificato/a mediante carta d’identità/passaporto serie ______ n. ________,

essendo a conoscenza delle disposizioni dell’art. 326 del Codice Penale sulle false dichiarazioni e dell’art. 9 della Legge 241/2005 sull’evasione fiscale,

dichiaro sotto la mia responsabilità che, insieme alla mia famiglia, detengo un patrimonio che stimo nel valore di[1] ____________________, composto da:

I. Beni immobili

1. Terreni

NOTA: Sono dichiarati anche i terreni situati in altri Paesi.

Indirizzo o zona | Categoria* | Anno di acquisizione | Superficie | Quota | Modalità di acquisizione | Titolare

* Le categorie indicate sono: (1) agricolo; (2) forestale; (3) all’interno del perimetro urbano; (4) superficie d’acqua; (5) altre categorie di terreni fuori dal perimetro urbano, se nel circuito civile.

*2) Sotto «Titolare» si menziona, in caso di proprietà esclusiva, il nome del proprietario (il titolare, il coniuge, il figlio), e in caso di comproprietà, la quota e i nomi dei comproprietari.

2. Edifici

NOTA: Sono dichiarati anche gli edifici situati in altri Paesi.

Indirizzo o zona | Categoria* | Anno di acquisizione | Superficie | Quota | Modalità di acquisizione | Titolare

* Le categorie indicate sono: (1) appartamento; (2) casa di abitazione; (3) casa di villeggiatura; (4) locale commerciale o di produzione.

*2) Sotto «Titolare» si menziona, in caso di proprietà esclusiva, il nome del proprietario (il titolare, il coniuge, il figlio), e in caso di comproprietà, la quota e i nomi dei comproprietari.

II. Beni mobili

1. Autoveicoli/automobili, trattori, macchine agricole, imbarcazioni, yacht e altri mezzi di trasporto soggetti a immatricolazione secondo la legge

Natura | Marca | Numero di unità | Anno di fabbricazione | Quota | Modalità di acquisizione | Titolare

NOTA: Sono menzionati tutti i beni posseduti, siano essi o meno situati sul territorio della Romania al momento della dichiarazione. 2. Beni sotto forma di metalli preziosi, gioielli, oggetti d’arte e oggetti di culto.

Breve descrizione | Anno di acquisizione | Quota | Valore stimato

NOTA: Sono menzionati tutti i beni posseduti, siano essi o meno situati sul territorio della Romania al momento della dichiarazione.

III. Attività finanziarie

1. Conti e depositi bancari, fondi d’investimento, forme equivalenti di risparmio e investimento, comprese le carte di credito, se il loro valore aggregato supera 5.000 euro

Istituto che amministra il conto e suo indirizzo | Tipo | Valuta | Anno di apertura | Saldo / valore attuale

NOTA: Sono dichiarati anche quelli detenuti presso banche o istituti finanziari all’estero. *Le categorie indicate sono: (1) conto corrente o equivalente (compresa carta); (2) deposito bancario o equivalente.

2. Collocamenti, investimenti diretti e prestiti concessi, se il loro valore di mercato aggregato supera 5.000 euro

Emittente / società di cui la persona è azionista o socio / beneficiario del prestito | Tipo | Numero di titoli / quota di partecipazione | Valore attuale totale

NOTA: Sono dichiarati anche gli investimenti e le partecipazioni all’estero.

*Le categorie indicate sono: (1) titoli detenuti (titoli di Stato, certificati, obbligazioni); (2) azioni o quote sociali in società commerciali; (3) prestiti concessi in nome proprio.

3. Altre attività nette produttive di reddito che, aggregate, superano l’equivalente di 5.000 euro all’anno:

NOTA: Sono dichiarate anche quelle situate all’estero.

IV. Redditi del dichiarante e dei membri della sua famiglia, ottenuti nell’ultimo esercizio fiscale concluso

NOTA: Sono dichiarati anche i redditi ottenuti all’estero.

Chi ha ottenuto il reddito | Fonte del reddito | Numero di titoli / quota di partecipazione | Reddito annuo percepito

Redditi da salari

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da attività indipendenti

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi dalla cessione dell’uso di beni

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da investimenti

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da pensioni

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da attività industriali

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da attività agricole

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da giochi d’azzardo

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

Redditi da altre fonti

1.1. Titolare

1.2. Coniuge

1.3. Figli

La presente dichiarazione costituisce atto pubblico e comporta responsabilità penale per l’inesattezza o l’incompletezza dei dati menzionati.

Data di compilazione ..............................

Firma ..............................

Allegato n. 2

Formula di calcolo dell’imposta sui redditi aggiuntivi offshore

In funzione del livello del prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore, di seguito PMPC, si applicano le seguenti formule di calcolo:

1. se il PMPC è inferiore o pari a 85 lei/MWh, adeguato con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata con la formula:

IVST = IVSC - VID

IVSC = ISO_85 = 0,50 × VS_85 VS_85 = (PMPC – PRC) × VGC VID = min (VI; 0,3 × IVSC)

dove:

IVST – l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore; IVSC – l’imposta totale calcolata sui redditi aggiuntivi offshore;

ISO_85 – l’imposta dovuta sui redditi aggiuntivi offshore, calcolata a un PMPC inferiore o pari a 85 lei/MWh;

VS_85 – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato a un PMPC inferiore o pari a 85 lei/MWh;

PMPC – il prezzo medio ponderato del gas naturale venduto proveniente dalla produzione interna propria dei perimetri offshore o il prezzo di riferimento, secondo il caso;

PRC – il prezzo di acquisto del gas naturale di produzione interna per i clienti domestici e non domestici nel 2012, ossia 45,71 lei/MWh, adeguato annualmente con il tasso dell’IPC a decorrere dal 1º gennaio 2019;

VGC – i volumi di gas di produzione interna dei perimetri offshore venduti;

IPC – l’indice annuale dei prezzi al consumo dell’anno precedente pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica della Romania;

VID – il valore degli investimenti deducibili nel segmento upstream;

VI – il valore cumulato degli investimenti nel segmento upstream come previsto all’articolo 19, comma (9), che è diminuito mensilmente del valore VID dedotto;

2. Qualora il PMPC si collochi fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, adeguati con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata come segue:

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO ISO = CI × VS

VS = (PMPC - PB) × VGC

VID = min (VI; 0,5 × IVSC) dove:

ISO – l’imposta aggiuntiva offshore calcolata sui redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale a seguito della pratica di prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, adeguati con l’IPC se del caso;

CI – l’aliquota di tassazione dei redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale [15 % — ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera b)], applicabile a seguito della pratica di prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi;

PB – prezzo base minimo dell’intervallo di calcolo corrispondente; per prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi è di 85 lei/MWh;

VS – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato dalla vendita di gas naturale a prezzi PMPC fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi;

3. Qualora il PMPC superi 100 lei/MWh, adeguato con l’IPC se del caso, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore è calcolata come segue:

IVST = IVSC - VID

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO VID = min (VI; 0,5 × IVSC)

ISO – la somma delle imposte aggiuntive offshore, calcolate per ciascun intervallo di prezzo ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettere b) – i), ossia:

ISO = ISO1 + ISO2 + ... + ISOi

ISOi – è calcolata secondo la formula di cui al punto 2, dove i termini corrispondenti hanno i seguenti significati:

CI – l’aliquota di tassazione dei redditi aggiuntivi della vendita di gas naturale, per ciascun intervallo di prezzo corrispondente ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettere b) – i);

PB – prezzo base minimo dell’intervallo di calcolo corrispondente, adeguato annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2019 con l’IPC;

VS – il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato per ciascun intervallo di prezzo corrispondente.

Esempio di calcolo: per la vendita di un volume VGC di 1 MWh a un prezzo di vendita di 110 lei/MWh, l’imposta totale dovuta sui redditi aggiuntivi offshore si calcola applicando le formule di cui sopra come segue:

IVST = IVSC – VID = 17,037 - 5,1111 = 11,9259 lei

IVSC = 0,5 × (85 - PRC) × VGC + ISO = 0,5 × (85 - 45,71) × 1 + 5,25 = 17,037 lei

ISO = CI1 × VS1 + CI2 × VS2 = 0,15 × 15 + 0,5 × 10 = 5,25 lei

VID = 0,5 × IVSC = 0,3 × 17,037 = 5,1111 lei dove:

CI1 = 0,15 – l’aliquota di tassazione (15 %) dei redditi aggiuntivi offshore della vendita di gas naturale applicabile a seguito della pratica di prezzi fra 85 lei/MWh e 100 lei/MWh inclusi, ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera b);

CI2 = 0,3 – l’aliquota di tassazione (30 %) dei redditi aggiuntivi offshore della vendita di gas naturale applicabile a seguito della pratica di prezzi fra 100 lei/MWh e 115 lei/MWh inclusi, ai sensi dell’articolo 19, comma (3), lettera c);

VS1 = (100 - 85) × 1 = 15 lei — il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato come differenza fra 100 lei/MWh e 85 lei/MWh;

VS2 = (110 - 100) × 1 = 10 lei — il reddito aggiuntivo dei perimetri offshore, calcolato come differenza fra il PMPC (110 lei/MWh nell’esempio dato) e 100 lei/MWh (prezzo base minimo dell’intervallo);»

Presidente del Senato — Presidente della Camera dei Deputati

[1] Da compilare a cura dei cittadini romeni il cui patrimonio è stimato in un valore superiore a dieci milioni di euro.

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