La Costituzione della Sovranità — progetto di revisione della Costituzione della Romania
LA TERZA REPUBBLICA
«La Costituzione della Sovranità» — progetto di revisione della
Costituzione della Romania
ARTICOLO UNICO → i motivi
La Costituzione della Romania del 21 novembre 1991, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 767 del 31 ottobre 2003, è modificata e integrata come segue:
All’articolo 1, i commi (4) e (5) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(4) Lo Stato è organizzato secondo i principi della separazione, dell’equilibrio e della leale cooperazione dei tre poteri uguali — legislativo, esecutivo e giudiziario — nel quadro della democrazia costituzionale. Il potere legislativo è rappresentato dal Parlamento, il potere esecutivo dal Governo e dagli altri organi specializzati dell’amministrazione pubblica centrale, e il potere giudiziario dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e dagli altri organi giurisdizionali.»
«(5) In Romania, l’osservanza della Costituzione e della sua supremazia, delle leggi, nonché l’osservanza delle decisioni giudiziarie e delle decisioni della Corte Costituzionale, è obbligatoria.»
All’articolo 19 il comma (2) è abrogato. → i motivi
All’articolo 21, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) Le parti hanno diritto a un processo equo e alla definizione delle proprie cause entro un termine ragionevole, ottimale e prevedibile, da parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.»
All’articolo 22, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumano, degradante o sperimentale di alcun genere.»
All’articolo 22, dopo il comma (3), sono inseriti i commi (4), (5) e (6), del seguente tenore: → i motivi
«(4) L’identità sessuale biologica del bambino, acquisita alla nascita, non può essere alterata prima dei 18 anni.
(5) Il diritto della persona all’autodeterminazione e a svilupparsi liberamente secondo la propria libera volontà, nel dovuto rispetto della sua condizione di persona responsabile, quali attributi della dignità umana, sono diritti umani inalienabili e sono garantiti e tutelati dallo Stato romeno.
(6) Nessuna autorità, istituzione o persona può, mediante alcun meccanismo tecnologico, aumentare, diminuire, turbare o alterare l’integrità fisica o psichica individuale di una persona senza il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato di tale persona ovvero, nel caso di persona sottoposta a interdizione giudiziale o di paziente incapace di esprimere la propria volontà, senza il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato del rappresentante legale.»
All’articolo 23, il comma (4) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(4) In via eccezionale e con motivazione, le indagini e il giudizio nel processo penale si svolgono con la persona privata della libertà. La custodia cautelare è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare nel merito, alle condizioni di legge, soltanto se strettamente necessaria al corretto svolgimento del processo penale e soltanto nel corso di esso, dopo l’esercizio dell’azione penale.»
All’articolo 23, dopo il comma (13), sono aggiunti i commi (14) e (15), del seguente tenore: → i motivi
«(14) Nessun cittadino romeno può essere posto sotto sorveglianza o monitorato, né possono essere intercettate le sue conversazioni o comunicazioni, senza la previa autorizzazione di un giudice rilasciata conformemente alla legge, e tali misure sono eseguite unicamente dagli organi di indagine penale. È vietato l’uso nel processo di documenti e registrazioni ottenuti in violazione delle norme di legge che li disciplinano, ovvero prodotti da organi diversi da quelli di indagine penale.
(15) In nessuna situazione e per nessun motivo può essere invocata l’esistenza di un diritto collettivo per limitare la libertà individuale.»
All’articolo 24, dopo il comma (2), sono aggiunti i commi da (3) a (5), del seguente tenore: → i motivi
«(3) Il diritto di difesa può essere esercitato direttamente o mediante difensore di fiducia, senza che sia possibile subordinare l’accesso agli atti di una causa pendente dinanzi alle procure o ai tribunali al possesso di un’autorizzazione o di un certificato rilasciato da una qualsiasi autorità pubblica.
(4) È vietato agli organi di indagine penale, a qualsiasi tribunale e a qualsiasi autorità o istituzione utilizzare documenti o informazioni classificati ai quali una persona o il suo difensore di fiducia non abbia accesso senza previa autorizzazione, qualora in forza di tali documenti o sulla base di essi sia limitato un diritto di tale persona o sia leso un suo interesse legittimo.»
(5) Per tutta la durata del processo penale è garantito al massimo livello il principio della parità delle armi fra accusa e difesa.»
All’articolo 27, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) La perquisizione è disposta dal giudice del tribunale competente a giudicare nel merito ed è eseguita alle condizioni e nelle forme previste dalla legge, e unicamente per lo scopo e nei limiti indicati nel mandato di perquisizione. Le informazioni e i beni ricercati sono espressamente individuati nel mandato di perquisizione, che è emesso soltanto con motivazione e soltanto se la perquisizione è assolutamente necessaria per la scoperta dei reati oggetto di indagine alla data in cui è richiesta l’autorizzazione.»
All’articolo 28, dopo il comma (1), sono inseriti tre nuovi commi, (2), (3) e (4), come segue: → i motivi
«(2) Le autorità pubbliche garantiscono il segreto della corrispondenza.
(3) L’intercettazione e la registrazione di conversazioni o comunicazioni effettuate per telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico di comunicazione, la registrazione ambientale, la localizzazione o il tracciamento mediante GPS o altri mezzi elettronici di sorveglianza, la registrazione di immagini, l’acquisizione del tabulato delle chiamate telefoniche o altre tecniche analoghe previste dalla legge sono disposte dal giudice per i diritti e le libertà del tribunale materialmente competente a giudicare nel merito, soltanto per motivi fondati, se tali misure sono assolutamente necessarie a provare il reato in ordine al quale sussiste ragionevole sospetto, e sono eseguite unicamente dagli organi di indagine penale.»
(4) Qualora sussista particolare urgenza nell’adottare una delle misure previste al comma (2), il pubblico ministero può, in via provvisoria, disporre con decreto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, che la misura sia adottata per un periodo non superiore a 48 ore. Immediatamente dopo l’adozione della misura, il pubblico ministero si rivolge al tribunale competente, che si pronuncia sulla misura disposta dal pubblico ministero e, se richiesto, sulla sua prosecuzione. Se la misura disposta dal pubblico ministero è annullata, il tribunale ordina, ove ne ricorrano i presupposti, la distruzione delle prove acquisite, eseguita dal pubblico ministero sulla base di verbale depositato presso il tribunale.»
All’articolo 32, dopo il comma (7), è aggiunto il comma (8), del seguente tenore: → i motivi
«(8) Per il finanziamento dell’istruzione nazionale è destinato annualmente, a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle autorità pubbliche locali, un minimo del 6 % del prodotto interno lordo dell’anno di riferimento. Inoltre, le unità e le istituzioni di istruzione possono ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie.»
All’articolo 34, dopo il comma (3), sono aggiunti i commi (4) e (5), del seguente tenore: → i motivi
«(4) Nessuno può essere sottoposto contro la propria volontà ad alcun trattamento profilattico o medico, né al prelievo o al trapianto di organi. I trattamenti medici sono possibili soltanto con consenso scritto, completo e onestamente informato.
(5) Per il finanziamento della sanità nazionale è destinato annualmente, a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle autorità pubbliche locali, un minimo del 9 % del prodotto interno lordo dell’anno di riferimento. Inoltre, le unità e le istituzioni sanitarie possono ottenere e utilizzare autonomamente entrate proprie.»
All’articolo 37, dopo il comma (2), è aggiunto il comma (3), del seguente tenore: → i motivi
«(3) Il diritto di essere eletti dei cittadini romeni che soddisfino le condizioni previste dai commi precedenti non può essere limitato se non con sentenza penale definitiva.»
All’articolo 40, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) Non possono appartenere a partiti politici: i giudici della Corte Costituzionale, il Difensore civico, i giudici e i pubblici ministeri nazionali e il personale ad essi assimilato, i magistrati europei, i membri in servizio attivo delle forze armate e dei servizi di informazione, gli agenti di polizia e altre categorie di pubblici funzionari stabilite da legge organica. Tali categorie professionali non possono appartenere a partiti politici né ricoprire cariche pubbliche di nomina o elettive per un periodo di 5 anni dopo la cessazione dall’esercizio di tali funzioni.»
All’articolo 44, dopo il comma (9), è aggiunto il comma (10), del seguente tenore: → i motivi
«(10) Il cittadino romeno ha il diritto di conservare, usare e disporre liberamente e incondizionatamente dei propri beni, secondo la propria volontà. L’ottenimento, la detenzione e l’uso di qualsiasi valuta in contanti non possono essere limitati né condizionati.»
All’articolo 48, i commi (1) e (2) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(1) La famiglia si fonda sul matrimonio liberamente consentito fra due esseri umani di sesso opposto la cui identità sessuale acquisita alla nascita non sia stata modificata, sulla loro uguaglianza e sul diritto e dovere dei genitori di assicurare la crescita, l’educazione e l’istruzione dei figli.
(2) Le condizioni per la celebrazione, lo scioglimento, la cessazione e l’annullamento del matrimonio sono stabilite dalla legge. L’unione religiosa fra un uomo e una donna non produce effetti giuridici e può essere celebrata anche senza che sia stato contratto il matrimonio civile.»
L’articolo 52 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) La persona lesa in un proprio diritto o in un interesse legittimo da un’autorità pubblica, da un organo giudiziario o da un tribunale, mediante atto amministrativo, mediante la mancata definizione di un’istanza entro il termine di legge, mediante atti del pubblico ministero o mediante decisioni giudiziarie, ha diritto di ottenere il riconoscimento del diritto o dell’interesse legittimo fatto valere, l’annullamento dell’atto o della decisione giudiziaria e il risarcimento del danno.
(2) Le condizioni e i limiti dell’esercizio di tale diritto sono stabiliti da legge organica.
(3) Lo Stato risponde patrimonialmente dei danni cagionati da errori giudiziari. La responsabilità dello Stato è accertata alle condizioni di legge e non esclude la responsabilità dei magistrati che abbiano esercitato la propria funzione in malafede o con colpa grave.
(4) La responsabilità dei magistrati per l’esercizio della propria funzione in malafede o con colpa grave è stabilita da legge organica, la quale deve comprendere la responsabilità civile, disciplinare e penale del magistrato che ha cagionato la lesione del diritto o dell’interesse legittimo.
(5) I diritti e la responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri quali esistenti alla data del loro ingresso in servizio non possono essere diminuiti da legge successiva alla loro nomina con decreto del Presidente.»
All’articolo 62, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) Sono rappresentati nel Parlamento della Romania i cittadini che abbiano votato per un partito che abbia ottenuto almeno l’1 % dei voti della popolazione, nonché i parlamentari indipendenti che abbiano ottenuto almeno 73.000 voti per la Camera dei Deputati e 168.000 voti per il Senato. Le firme a sostegno delle candidature dei partiti politici e dei candidati indipendenti possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge.»
All’articolo 65, dopo la lettera k) del comma (2), è aggiunta una nuova lettera l), del seguente tenore: → i motivi
«l) Designa il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e i Procuratori Capo della Direzione Nazionale Anticorruzione e della Direzione per le Indagini sulla Criminalità Organizzata e il Terrorismo.»
All’articolo 70, dopo il comma (2), è inserito il comma (3), del seguente tenore: → i motivi
«(3) Il mandato di deputato o senatore cessa altresì qualora il titolare sia rimosso dalla carica mediante referendum locale convocato nella circoscrizione elettorale in cui è stato eletto da 7.300 cittadini nel caso del deputato e da 16.800 cittadini nel caso del senatore. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Non può tenersi un referendum di rimozione di un parlamentare negli ultimi 6 mesi del mandato. Il parlamentare è rimosso se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della rimozione, indipendentemente dal quorum di partecipazione. Dopo che la Corte Costituzionale ha accertato la cessazione del mandato, il seggio vacante è occupato, fino alle elezioni successive, dal candidato eletto successivo nella circoscrizione interessata alle ultime elezioni.»
All’articolo 72, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) In caso di reato flagrante, i deputati o i senatori possono essere fermati e perquisiti. Il Ministro della Giustizia informa senza indugio il Presidente della Camera del fermo e della perquisizione.»
All’articolo 74, il comma (1) è modificato e sarà così formulato: → i motivi
«(1) L’iniziativa legislativa spetta, secondo i casi, al Governo, ai deputati, ai senatori o ad almeno 30.000 cittadini aventi diritto di voto. Le firme a sostegno delle iniziative legislative dei cittadini possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge.»
All’articolo 75, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) La prima Camera investita decide entro 45 giorni. Per i codici e le altre leggi di particolare complessità il termine è di 60 giorni. Superati tali termini, i progetti o le proposte di legge si considerano respinti.»
All’articolo 82, il comma (1) è modificato e sarà così formulato: → i motivi
«(1) Il risultato delle elezioni per la carica di Presidente della Romania è convalidato dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia.»
L’articolo 83 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) Il mandato del Presidente della Romania è di 4 anni ed è esercitato dalla data del giuramento, che ha luogo nello stesso anno solare dell’elezione del Parlamento.
(2) Il Presidente della Romania esercita il proprio mandato fino al giuramento del Presidente neoeletto, senza che tale mandato superi i 4 anni solari.
(3) Il mandato del Presidente della Romania non può essere prorogato per alcun motivo. Dopo il termine del mandato presidenziale, in caso di guerra, calamità o impossibilità di tenere elezioni presidenziali, la carica di Presidente ad interim è esercitata, nell’ordine, dal Presidente del Senato o dal Presidente della Camera dei Deputati, per un periodo non superiore a 12 mesi, entro il quale deve essere eletto il nuovo Presidente della Romania.»
All’articolo 90, dopo il comma (1), sono aggiunti i commi (2) e (3), del seguente tenore: → i motivi
«(2) Nessun referendum di alcun genere può tenersi contemporaneamente a elezioni, di qualsiasi natura esse siano.
(3) Non possono essere promossi referendum consultivi su materie per le quali la Costituzione esclude l’iniziativa dei cittadini o che comportino procedure concluse da referendum obbligatori.»
All’articolo 94, la lettera b) è modificata e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«b) conferisce i gradi di maresciallo, generale e ammiraglio soltanto con il parere conforme delle commissioni specializzate del Parlamento.»
All’articolo 97, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) Il Presidente può essere rimosso dalla carica mediante referendum convocato da almeno 100.000 cittadini aventi diritto di voto, i quali devono provenire da almeno un quarto dei distretti del Paese. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Non può tenersi un referendum di rimozione del Presidente negli ultimi 6 mesi del mandato. Il Presidente è rimosso se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della rimozione, indipendentemente dal quorum di partecipazione.»
All’articolo 103, il comma (1) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«Il Presidente della Romania propone all’approvazione del Parlamento il candidato designato alla carica di Primo Ministro dal partito o dall’alleanza di partiti che detiene la maggioranza in Parlamento. Qualora tale candidato non ottenga il voto di fiducia del Parlamento, il Presidente designa un altro candidato dopo aver consultato i partiti rappresentati in Parlamento.»
All’articolo 108, i commi (2) e (3) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(2) Le decisioni sono emanate per l’organizzazione dell’esecuzione delle leggi. Le decisioni del Governo non possono modificare né integrare il contenuto della norma primaria che ne dispone l’emanazione.
(3) Le ordinanze sono emanate sulla base di una legge speciale di delega, entro i limiti e alle condizioni ivi stabiliti, e possono disciplinare esclusivamente nella materia riservata alle leggi ordinarie.»
All’articolo 115, i commi (3), (5) e (6) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(3) Le ordinanze sono sottoposte all’approvazione del Parlamento, secondo la procedura legislativa, prima della scadenza del periodo di delega. L’inosservanza del termine comporta la cessazione degli effetti dell’ordinanza. (…)
(5) L’ordinanza d’urgenza entra in vigore soltanto dopo il deposito presso la Camera competente a esserne investita per il dibattito con procedura d’urgenza, e dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Se le Camere non sono in sessione, esse sono convocate obbligatoriamente entro 5 giorni dal deposito ovvero, se del caso, dalla trasmissione. La Camera investita si pronuncia con urgenza sull’ordinanza, entro non più di 30 giorni dal deposito, e l’ordinanza è trasmessa all’altra Camera, che decide anch’essa con procedura d’urgenza. L’ordinanza d’urgenza contenente norme di natura di legge organica è approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 76, comma (1). L’inosservanza del termine comporta la cessazione degli effetti dell’ordinanza d’urgenza. Se, entro non più di 90 giorni dall’adozione da parte della prima Camera investita, la Camera decidente non si è pronunciata sull’ordinanza d’urgenza, questa si considera respinta. *
(6) Le ordinanze d’urgenza non possono essere adottate nella materia delle leggi costituzionali, non possono incidere sul regime delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, sulle libertà e sui doveri previsti dalla Costituzione, né sui diritti elettorali, e non possono riguardare misure di trasferimento forzoso di beni nella proprietà pubblica, né la soppressione, l’alienazione o la concessione di beni di proprietà pubblica.»
All’articolo 116, dopo il comma (2), è aggiunto un nuovo comma (3), come segue: → i motivi
«(3) Le cariche pubbliche di nomina, ovvero le cariche e le qualità conferite per designazione diretta, per le quali non sia organizzato concorso o esame, possono essere ricoperte per un mandato non superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta, salvo che la Costituzione preveda una diversa durata del mandato o un diverso numero di mandati.»
All’articolo 118, i commi (4) e (5) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(4) I servizi di informazione e quelli ad essi assimilati sono organizzati esclusivamente come organi civili, alle condizioni di legge. Il personale con status militare può essere impiegato esclusivamente nelle forze armate del Ministero della Difesa, nella struttura della Gendarmeria Romena, nelle strutture operative di intervento antiterrorismo dei servizi di informazione e nel sistema penitenziario del Ministero della Giustizia. È vietata l’organizzazione di attività militari o paramilitari al di fuori di un’autorità statale.
(5) In tempo di pace, le truppe straniere possono entrare, stazionare, condurre operazioni o transitare sul territorio della Romania soltanto con il previo consenso del Parlamento e alle condizioni della legge o dei trattati internazionali di cui la Romania è parte.»
All’articolo 118, dopo il comma (5), sono inseriti i commi (6) e (7), del seguente tenore: → i motivi
«(6) Sul territorio della Romania, il comando delle forze armate romene o straniere stazionate alle condizioni del comma precedente spetta esclusivamente all’esercito romeno. È vietato il trasferimento di autorità sulle forze armate della Romania.
(7) In tempo di pace, il bilancio della difesa nazionale non può superare il 2 % del bilancio nazionale dell’anno di riferimento.»
All’articolo 119, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), come segue: → i motivi
«(2) Il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale comprende, di diritto, il Presidente, il Primo Ministro, i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Ministro della Difesa, il Ministro della Giustizia e i capi dei servizi di informazione. I capi dei servizi di informazione sono designati per un periodo di 4 anni in seduta comune del Parlamento, essendo il loro mandato rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo.»
All’articolo 120, dopo il comma (2), sono inseriti quattro nuovi commi da (3) a (6), del seguente tenore: → i motivi
(3) I presidenti dei consigli distrettuali, il sindaco del Comune di Bucarest e dei suoi settori, e i sindaci di comuni, città e villaggi sono eletti a suffragio universale, uguale, diretto, segreto e liberamente espresso, per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
(4) È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto, al primo turno, la maggioranza dei voti degli elettori.
(5) Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si organizza un secondo turno fra i primi due candidati stabiliti nell’ordine del numero di voti ottenuti al primo turno. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
(6) I presidenti dei consigli distrettuali, il sindaco del Comune di Bucarest e dei suoi settori, i sindaci di comuni, città e villaggi, nonché i consiglieri distrettuali, generali o locali possono essere rimossi dalla carica mediante referendum convocato da un numero di cittadini pari ad almeno il 20 % dei cittadini che hanno votato per loro. Le firme per la convocazione del referendum possono essere raccolte anche online, potendo i cittadini firmare con qualsiasi forma di firma digitale riconosciuta dalla legge. Non può tenersi un referendum di rimozione degli eletti locali negli ultimi 6 mesi del mandato. L’eletto locale è rimosso se la metà più uno dei partecipanti al referendum vota a favore della rimozione, indipendentemente dal quorum di partecipazione.»
All’articolo 124, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) I giudici sono esclusivamente cittadini romeni, sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Ogni disposizione amministrativa ha il compito di assicurare il funzionamento del sistema giudiziario senza incidere sull’attività di giudizio svolta dai giudici.»
All’articolo 124, dopo il comma (3), sono inseriti due nuovi commi (4) e (5), del seguente tenore: → i motivi
«(4) I giudici non possono essere operatori, anche sotto copertura, informatori o collaboratori di alcun servizio di informazione nazionale o internazionale. I giudici che abbiano rivestito tali qualità prima della nomina sono rimossi dalla carica.
(5) I giudici in servizio non possono essere membri di associazioni e società occulte, segrete o discrete. I giudici in servizio possono essere membri esclusivamente di associazioni professionali, e l’attività svolta deve riguardare il campo della giustizia.»
All’articolo 125, i commi (1), (2) e (3) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(1) I giudici nominati alla carica sono cittadini romeni e sono inamovibili, alle condizioni di legge.
(2) Le proposte di nomina, nonché la promozione, il trasferimento e la sanzione dei giudici e dei pubblici ministeri, rientrano nella competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, alle condizioni della sua legge organica.
(3) La carica di giudice è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, ad eccezione degli incarichi di insegnamento nell’istruzione superiore e degli incarichi di insegnamento presso l’Istituto Nazionale dei Giudici e dei Pubblici Ministeri e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri.»
All’articolo 126, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia assicura l’interpretazione e l’applicazione uniformi della legge da parte degli altri organi giurisdizionali, nonché la risoluzione di questioni di diritto, secondo la propria competenza.»
All’articolo 132, il comma (2) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(2) La carica di pubblico ministero è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, ad eccezione degli incarichi di insegnamento nell’istruzione superiore e degli incarichi di insegnamento presso l’Istituto Nazionale dei Giudici e dei Pubblici Ministeri e presso la Scuola Nazionale dei Cancellieri.»
L’articolo 133 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) Il Consiglio Superiore della Magistratura è il garante dell’indipendenza della giustizia.
(2) Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 15 membri, dei quali:
a) 10 sono eletti nelle assemblee generali dei giudici e convalidati dal Senato; essi sono eletti come segue:
— 2 fra i giudici dei tribunali di primo grado, dai giudici in servizio presso tali tribunali;
— 3 fra i giudici dei tribunali distrettuali, dai giudici in servizio presso tali tribunali;
— 3 fra i giudici delle corti d’appello, dai giudici in servizio presso le corti d’appello;
— 2 fra i giudici dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, uno eletto dai giudici della sezione penale e uno eletto dai giudici delle altre sezioni;
b) 2 rappresentanti della società civile, specialisti nel campo del diritto, di elevata reputazione professionale e morale, che non abbiano appartenuto a partiti politici negli ultimi 5 anni, eletti dal Senato; essi partecipano soltanto ai lavori del plenum;
c) il Ministro della Giustizia, il Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia.
(3) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è eletto per un mandato di un anno, non rinnovabile, fra i magistrati di cui al comma (2), lettera a), in ordine decrescente di grado professionale e di anzianità.
(4) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è eletto per un mandato di un anno, che non può essere rinnovato né prorogato in alcun modo, fra i giudici di cui al comma (2).
(5) Il mandato dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura dura 4 anni.
(6) Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura sono adottate con voto segreto o palese, secondo la legge.»
L’articolo 134 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(1) Il Consiglio Superiore della Magistratura propone al Presidente della Romania la nomina dei giudici e dei pubblici ministeri, ad eccezione dei tirocinanti, alle condizioni di legge, selezionati mediante il concorso nazionale annuale di ammissione alla magistratura, organizzato dall’Istituto Nazionale della Magistratura, fra persone laureate in giurisprudenza con almeno 8 anni di anzianità in professioni giuridiche o nell’istruzione superiore giuridica.
(2) I pubblici ministeri non possono essere spostati o trasferiti alla carica di giudice se non superando l’esame di cui al comma (1).
(3) I giudici e i pubblici ministeri possono essere delegati o distaccati a posizioni esecutive o direttive soltanto dal Consiglio Superiore della Magistratura, mediante esame o concorso nazionale organizzato dall’Istituto Nazionale della Magistratura.
(4) Il Consiglio Superiore della Magistratura opera come organo giurisdizionale in materia di responsabilità disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri, secondo la procedura prevista dalla sua legge organica. In tali casi, il Ministro della Giustizia, il Presidente dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e il Procuratore Generale della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia non hanno diritto di voto. *
(5) Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia disciplinare possono essere impugnate dinanzi all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Dinanzi allo stesso organo giurisdizionale possono essere impugnate le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura che respingono la sanzione disciplinare di giudici e pubblici ministeri.
(6) Il Consiglio Superiore della Magistratura svolge altresì altri compiti stabiliti dalla sua legge organica, nell’adempimento del proprio ruolo di garante dell’indipendenza della giustizia.
(7) L’Ispettorato Giudiziario svolge l’indagine preliminare nei confronti di giudici e pubblici ministeri e opera sotto l’autorità del Ministro della Giustizia, quale direzione con personalità giuridica all’interno del Ministero della Giustizia. In tale direzione prestano servizio gli ispettori giudiziari, con una carriera giuridica di almeno 12 anni in posizioni giuridiche, compresa quella di magistrato. I posti di ispettore giudiziario sono coperti mediante concorso organizzato a livello nazionale dall’Istituto Nazionale della Magistratura, e il mandato degli ispettori giudiziari dura 6 anni, rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Durante il mandato, gli ispettori giudiziari hanno gli stessi diritti e obblighi dei giudici e dei pubblici ministeri, essendo ad essi assimilati secondo l’anzianità posseduta nella posizione giuridica. Gli ispettori giudiziari sono sanzionati dal Ministro della Giustizia, conformemente alla legge organica che disciplina la responsabilità dei magistrati.»
All’articolo 136, il comma (4) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(4) I beni di proprietà pubblica sono inalienabili. Alle condizioni della legge organica, essi possono essere affidati in amministrazione ad autorità autonome o istituzioni pubbliche, ovvero possono essere dati in concessione o locati; parimenti, possono essere concessi in uso gratuito a istituzioni di pubblica utilità. I canoni dovuti in base ai contratti di concessione sono aggiornati al livello dei prezzi praticati nell’Unione Europea ogni cinque anni.»
All’articolo 140, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) La Corte dei Conti verifica le modalità di gestione delle risorse pubbliche e riferisce le proprie constatazioni al Parlamento almeno una volta all’anno. La relazione è pubblica.»
All’articolo 142, il comma (3) è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«(3) Tre giudici sono nominati dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, tre dal Governo, due dalla Camera dei Deputati e uno dal Senato.»
L’articolo 143 è modificato e avrà il seguente contenuto: → i motivi
«I giudici della Corte Costituzionale devono avere formazione giuridica superiore, elevata competenza professionale, almeno 18 anni di anzianità in attività giuridica o nell’istruzione superiore giuridica, e non devono avere appartenuto a partiti politici nei cinque anni precedenti la loro nomina alla carica di giudice.»
All’articolo 146, le lettere da a) a d) sono modificate e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«a) si pronuncia sulla costituzionalità delle leggi, prima della loro promulgazione, su ricorso del Presidente della Romania, di uno dei presidenti delle due Camere, del Governo, dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, del Difensore civico, di almeno 20 deputati o almeno 10 senatori, nonché, d’ufficio, sulle iniziative di revisione della Costituzione;
b) si pronuncia sulla costituzionalità dei trattati o di altri accordi internazionali, su ricorso di uno dei presidenti delle due Camere, di almeno 20 deputati o almeno 10 senatori;
c) si pronuncia sulla costituzionalità dei regolamenti del Parlamento, su ricorso di uno dei presidenti delle due Camere, di un gruppo parlamentare, o di almeno 20 deputati o almeno 10 senatori;
d) decide sulle eccezioni di incostituzionalità relative a leggi e ordinanze, sollevate dinanzi agli organi giurisdizionali o dinanzi all’arbitrato commerciale; l’eccezione di incostituzionalità può essere sollevata anche direttamente dal Difensore civico o da almeno 20 deputati o almeno 10 senatori;»
All’articolo 146 la lettera f) è abrogata. → i motivi
All’articolo 147, i commi (3) e (4) sono modificati e avranno il seguente contenuto: → i motivi
«(3) Qualora sia stata accertata la costituzionalità di un trattato o accordo internazionale conformemente all’articolo 146, lettera b), esso non può formare oggetto di eccezione di incostituzionalità per gli stessi motivi di fatto e di diritto. Un trattato o accordo internazionale dichiarato incostituzionale non può essere ratificato.
(4) Le decisioni della Corte Costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Dalla data di pubblicazione, le decisioni sono generalmente vincolanti e hanno effetto soltanto per il futuro, nonché per l’intero periodo durante il quale l’atto normativo dichiarato incostituzionale ha prodotto effetti.»
All’articolo 147, dopo il comma (4), sono inseriti due nuovi commi (5) e (6), del seguente tenore: → i motivi
«(5) L’inosservanza da parte di giudici e pubblici ministeri delle decisioni della Corte Costituzionale costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata alle condizioni stabilite da legge organica.»
«(6) Nei casi di incostituzionalità accertata conformemente all’articolo 146, lettere da a) a d), la legge o il regolamento sono rinviati per un nuovo esame. Se la legge è adottata nella stessa forma da una maggioranza di almeno due terzi dei membri di ciascuna Camera, l’eccezione di incostituzionalità è rimossa e la promulgazione diviene obbligatoria.»
Il Titolo VI della Costituzione della Romania è modificato e avrà il seguente contenuto:
«Titolo VI — La partecipazione della Romania a organismi e alleanze internazionali
Art. 148 — La supremazia della Costituzione e dell’interesse sovrano del popolo nella conduzione delle relazioni internazionali → i motivi
La Romania adempie esattamente e in buona fede agli impegni assunti e agli obblighi che le incombono in virtù dei Trattati Costitutivi degli organismi e delle alleanze internazionali cui ha aderito, nel rispetto della Costituzione della Romania e nell’interesse superiore e sovrano del popolo romeno.
Art. 149 — Adesione, ratifica degli strumenti di revisione dei trattati costitutivi e recesso della Romania da organismi e alleanze internazionali * → i motivi
(1) La Romania può aderire a organismi e alleanze internazionali, può ratificare gli strumenti di revisione dei trattati costitutivi, ovvero può recedere dagli organismi e dalle alleanze internazionali di cui è membro, mediante legge adottata per decisione sovrana del popolo romeno espressa per referendum.
(2) Il referendum sull’adesione, sulla ratifica degli strumenti che modificano i trattati costitutivi, ovvero sul recesso dagli Organismi e dalle Alleanze di cui la Romania è membro può essere promosso dal Presidente della Romania su proposta del Governo, da almeno un quarto del numero dei deputati o dei senatori, ovvero da almeno 500.000 cittadini aventi diritto di voto. I cittadini che esercitano il diritto previsto dal presente articolo devono provenire da almeno la metà dei distretti del Paese, e in ciascuno di tali distretti o nel Comune di Bucarest devono essere registrate almeno 20.000 firme a sostegno dell’iniziativa.
(3) Il progetto di legge che prevede l’adesione, la ratifica degli strumenti che modificano i trattati costitutivi, ovvero il recesso dagli Organismi e dalle Alleanze di cui la Romania è membro è adottato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, con una maggioranza di almeno due terzi dei membri di ciascuna Camera.
(4) Qualora non si raggiunga un accordo mediante la procedura di mediazione, la Camera dei Deputati e il Senato, in seduta comune, decidono con il voto di almeno tre quarti del numero dei deputati e dei senatori.
(5) La legge sull’adesione a organismi e alleanze internazionali, sulla ratifica degli strumenti di revisione dei loro trattati costitutivi, ovvero sul recesso dagli organismi e dalle alleanze di cui la Romania è membro è adottata dopo la sua approvazione per referendum, organizzato entro non più di 30 giorni dall’adozione del progetto di legge o della proposta di revisione, ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, della decisione della Corte Costituzionale che conferma i risultati del referendum.
(6) Il rigetto per referendum della ratifica degli strumenti di revisione dei Trattati Costitutivi delle organizzazioni e alleanze di cui la Romania è parte ha per effetto il recesso della Romania da tali Organizzazioni o Alleanze internazionali.»
All’articolo 154, dopo il comma (2), è inserito un nuovo comma (3), del seguente tenore: → i motivi
«(3) Le disposizioni del comma (1) dell’articolo 83 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione, cessando il mandato del Presidente in carica il 30 novembre dell’anno in cui si tengono le prime elezioni parlamentari dopo l’adozione della presente Costituzione.»
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