La relazione illustrativa della Legge sul referendum: il carattere vincolante del risultato, il termine di 120 giorni per il Parlamento e l’armonizzazione con l’art. 74 della Costituzione.
AL,
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO
Conformemente alle disposizioni dell’art. 74, comma (1), e dell’art. 75 della Costituzione della Romania, ripubblicata, nonché all’art. 92, commi (2) e (4), del Regolamento del Senato, ripubblicato, sottoponiamo al dibattito e all’adozione la proposta legislativa intitolata «Legge sull’organizzazione e lo svolgimento del referendum».
Ai sensi dell’art. 111, comma (1), della Costituzione della Romania, ripubblicata, chiediamo che si domandi al Governo di comunicare il proprio punto di vista su questa proposta legislativa.
Chiediamo altresì che siano richiesti i pareri del Consiglio Legislativo e del Consiglio Economico e Sociale.
INIZIATORE:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Fondamento costituzionale: il presente progetto di legge trova il proprio fondamento nell’articolo 2 della Costituzione della Romania, che consacra il principio della sovranità nazionale: «La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, che la esercita attraverso i propri organi rappresentativi, costituiti mediante elezioni libere, periodiche e corrette, nonché mediante referendum.» Il popolo romeno, quale unico titolare della sovranità, ha dunque il diritto di esercitare la propria volontà non solo attraverso rappresentanti eletti, ma anche direttamente, mediante meccanismi democratici quali il referendum e l’iniziativa legislativa dei cittadini.
I. Rapporto con il principio della sovranità nazionale. 1. Rafforzamento del ruolo del referendum. Le modifiche proposte alla Legge n. 3/2000 (Art. I, punti 1–5) mirano a chiarire e garantire il carattere vincolante del referendum sulle iniziative legislative dei cittadini. Così, una volta validata un’iniziativa dalla Corte Costituzionale, l’organizzazione del referendum diventa un obbligo di legge (Art. 6¹(2)), e il suo risultato è vincolante per il Parlamento (Art. 45(4)). Ciò assicura il rispetto della volontà della popolazione, in coerenza con il ruolo del referendum quale espressione diretta della sovranità. 2. Efficienza delle procedure legislative dei cittadini. Mediante l’introduzione dell’art. 6¹(3)–(5) si stabilisce un quadro procedurale chiaro per l’esame della costituzionalità delle iniziative dei cittadini. La Corte costituzionale diviene attore centrale nella validazione delle proposte, impedendo l’adozione di leggi contrarie alla Costituzione. La pubblicazione delle iniziative nella Gazzetta Ufficiale (art. 6¹(4)) e l’obbligo del Governo di informare il pubblico assicurano la trasparenza e l’accesso paritario dei cittadini alle informazioni essenziali. 3. Carattere vincolante del risultato del referendum per il Parlamento. L’aggiunta dell’art. 45(4) alla Legge n. 3/2000 introduce un termine rigoroso di 120 giorni entro il quale il Parlamento deve adottare leggi conformi alla volontà espressa nel referendum. Tale meccanismo contrasta lo spreco di risorse pubbliche ed evita rinvii ingiustificati, rafforzando la fiducia dei cittadini nell’utilità della partecipazione civica. II. Armonizzazione con le disposizioni della Costituzione. 1. Rafforzamento e rispetto delle disposizioni dell’art. 74 comma (1) della Costituzione. Le modifiche alla Legge n. 189/1999 (art. II) sincronizzano le procedure dell’iniziativa legislativa dei cittadini con le esigenze costituzionali. Mediante l’immediata investitura dell’Ufficio Elettorale Centrale (art. 7(5) modificato) si assicura il rispetto del principio secondo cui «l’iniziativa legislativa appartiene … ai cittadini» (art. 74), eliminando la possibilità di un blocco arbitrario del processo. 2. Correlazione con il ruolo della Corte costituzionale. Il controllo di costituzionalità (art. 6¹(3)) garantisce che le iniziative dei cittadini non violino i principi fondamentali della Costituzione, rispettando così i limiti fissati dall’art. 152 comma (1) (divieto delle revisioni che incidono sull’identità costituzionale). III. Risposta a necessità sociali. 1. Responsabilizzazione dei cittadini. Il progetto risponde a una domanda sociale sempre più pressante di coinvolgimento diretto nella vita politica. Con la chiarificazione delle procedure e il carattere vincolante del risultato del referendum, i cittadini divengono partner attivi del processo legislativo e non semplici consultati. 2. Prevenzione degli abusi. Le disposizioni sulla sanzione delle contravvenzioni (art. 6¹(5)) e l’obbligo di pubblicità della campagna (art. 7(1) modificato) riducono il rischio di manipolazione o disinformazione nei periodi elettorali. IV. Correzioni tecniche e di coerenza legislativa. 1. Aggiornamento delle formulazioni. L’adattamento del testo della scheda di voto (art. 7(1) modificato) per includere riferimenti espliciti all’iniziativa legislativa dei cittadini assicura la coerenza con le nuove procedure. 2. Unificazione dei termini. L’eliminazione delle ambiguità relative all’entrata in vigore delle leggi (art. 45(2)) e l’inclusione di un termine chiaro per il Parlamento (art. 45(4)) accrescono la prevedibilità del sistema giuridico.
Necessità delle modifiche:
Le leggi attuali (Legge 3/2000 e Legge 189/1999) disciplinano le procedure del referendum e dell’iniziativa legislativa dei cittadini, ma presentano lacune che limitano l’efficacia di questi strumenti democratici. Per esempio:
1. Mancanza di chiarezza quanto al carattere vincolante del risultato del referendum per l’adozione delle iniziative dei cittadini.
2. Procedure incomplete per la validazione e l’attuazione delle iniziative legislative popolari.
3. Assenza di termini chiari per il Parlamento quanto al rispetto della volontà espressa per referendum.
Obiettivi del progetto:
1. Rafforzare il ruolo del referendum quale strumento diretto della sovranità popolare.
2. Garantire la trasparenza e l’efficienza delle procedure relative all’iniziativa legislativa dei cittadini.
3. Armonizzare la legislazione con le disposizioni della Costituzione, in particolare con l’art. 74, comma 1 (iniziativa legislativa).
Le principali modifiche e la loro giustificazione:
1. Introduzione dell’articolo 6¹ nella Legge 3/2000
— (1)–(4): è previsto l’obbligo di trasmettere le iniziative dei cittadini alla Corte Costituzionale per la verifica della conformità alla Costituzione. Ciò assicura il rispetto della supremazia della Costituzione (art. 1, comma 5, della Costituzione).
— (5): sono chiarite le procedure di organizzazione del referendum, compresa la pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale e l’informazione dei cittadini. Questo meccanismo rafforza la trasparenza e l’accesso all’informazione, essenziali per il corretto esercizio dei diritti democratici.
2. Modifica dell’articolo 7, comma (1), della Legge 3/2000
— Sulla scheda è introdotta una domanda chiara e specifica riguardante l’iniziativa legislativa dei cittadini. Ciò elimina le ambiguità e assicura un voto informato, in coerenza con il principio della libertà di espressione della volontà (art. 36 della Costituzione).
3. Carattere vincolante del risultato del referendum per il Parlamento (art. 45, comma (4))
— È stabilito un termine di 120 giorni entro il quale il Parlamento deve adottare la legislazione conforme alla volontà espressa nel referendum. Ciò contrasta il rischio di inerzia legislativa e conferma il carattere vincolante della sovranità popolare (art. 2 della Costituzione).
— L’aggiunta dell’art. 45(4) alla Legge n. 3/2000 introduce un termine rigoroso di 120 giorni entro cui il Parlamento deve adottare leggi conformi alla volontà espressa nel referendum. Questo meccanismo contrasta lo spreco di risorse pubbliche ed evita rinvii ingiustificati, rafforzando la fiducia dei cittadini nell’utilità della partecipazione civica.
4. Modifica della Legge 189/1999
— Sono sincronizzate le procedure dell’iniziativa legislativa dei cittadini e dell’organizzazione del referendum, assicurando la coerenza con l’art. 74, comma 1, della Costituzione, che garantisce il diritto dei cittadini di proporre leggi.
Alla luce degli aspetti e degli argomenti esposti, vi chiedo di constatare che questo intervento legislativo è necessario per rafforzare la sovranità del popolo romeno e la trasparenza dell’atto legislativo, e di sostenerne l’adozione.
Il presente progetto di legge mira a far rivivere gli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, trasformando il referendum e l’iniziativa legislativa dei cittadini da meccanismi meramente formali in veri pilastri della sovranità nazionale. Garantendo la trasparenza, la forza vincolante e il controllo costituzionale, si rafforza il ruolo dei cittadini quale fonte primaria del potere dello Stato, nello spirito dell’art. 2 della Costituzione.
Attraverso queste modifiche, il progetto di legge realizza un’armonizzazione legislativa con i principi costituzionali, rafforzando i meccanismi attraverso i quali il popolo esercita la propria sovranità. Assicura che le iniziative dei cittadini siano trattate con lo stesso grado di serietà di quelle proposte dal Parlamento o dal Governo, e che il risultato del referendum divenga un atto giuridico vincolante ed efficace. Ne risulta rafforzata la democrazia partecipativa, e lo Stato di diritto afferma il proprio impegno per la supremazia della Costituzione e della volontà dei cittadini.
L’approvazione di questa legge rafforzerà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e stimolerà una partecipazione civica attiva.
Dichiariamo che, con la lettera di deposito, è stato chiesto al Governo, ai sensi dell’art. 111, comma (1), della Costituzione della Romania, ripubblicata, di comunicare il proprio punto di vista su questa proposta legislativa.
INIZIATORE:
IL PARLAMENTO DELLA ROMANIA
SENATO — CAMERA DEI DEPUTATI
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