LA TERZA REPUBBLICAun progetto di rifondazione della Romania
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Modifica della Legge elettorale 208/2015: la soglia del 3%, l’infrastruttura informatica dell’Ufficio Elettorale Centrale e la trasparenza dello spoglio.

La relazione illustrativa: Relazione illustrativa — La Legge della Sovranità

Traduzione integrale del progetto. Il testo romeno resta quello che fa fede.

Progetto di legge che modifica e integra

La Legge n. 208 del 20 luglio 2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati e sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Elettorale Permanente

ARTICOLO UNICO

La Legge n. 208 del 20 luglio 2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati e sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Elettorale Permanente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 553 del 24 luglio 2015, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:

All’articolo 92¹ sono abrogati i commi (3), (4) e (5). → i motivi

(2) All’articolo 94, comma (2), la lettera a) è modificata e avrà il seguente tenore:

«1 % del totale dei voti validamente espressi a livello nazionale, ovvero 10 % del totale dei voti validamente espressi in almeno 4 circoscrizioni elettorali, per tutti i competitori elettorali;»

(3) All’articolo 94, comma (2), la lettera b) è modificata e avrà il seguente tenore:

«nel caso delle alleanze politiche e delle alleanze elettorali, alla soglia dell’1 % prevista alla lettera a) si aggiunge, per ciascun membro dell’alleanza, un solo punto percentuale dei voti validamente espressi in tutte le circoscrizioni elettorali, senza poter superare il 5 % di tali voti.»

(4) L’articolo 103¹ è modificato e avrà il seguente tenore:

«(1) L’Autorità Elettorale Permanente assicura il funzionamento, presso la sede dell’Ufficio Elettorale Centrale, di un’infrastruttura informatica che soddisfa i seguenti obiettivi:

a) assicura il funzionamento del sistema informatico di centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione;

b) assicura l’archiviazione in tempo reale dei duplicati delle banche dati generate dal sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale, nonché dei registri delle macchine su cui esso funziona, per agevolarne l’analisi e la trasparenza.

(2) L’infrastruttura informatica prevista al comma (1) è unica e comprende server, sistemi di archiviazione dei dati, apparecchiature di comunicazione e di sicurezza, nonché licenze e applicazioni informatiche, ed è destinata esclusivamente all’applicazione delle disposizioni della presente legge.

(3) Il sistema informatico di centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione e il sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale possono essere consultati, per la visualizzazione in tempo reale dei dati, dalla sede dell’Ufficio Elettorale Centrale, dai rappresentanti dell’Ufficio Elettorale Centrale e da quelli dell’Autorità Elettorale Permanente, sulla base dei diritti di accesso stabiliti con decisione dell’Autorità Elettorale Permanente.

(4) L’Autorità Elettorale Permanente assicura l’assistenza e il supporto tecnico per il funzionamento delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche previste al comma (2).

(5) L’Autorità Elettorale Permanente fornisce le applicazioni e/o i servizi informatici che saranno utilizzati dall’Ufficio Elettorale Centrale per la centralizzazione dei dati dei verbali che attestano i risultati della votazione, nonché le apparecchiature informatiche necessarie alla centralizzazione dei risultati della votazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale. Esse funzioneranno nell’ambito dell’infrastruttura informatica prevista al comma (1).

(6) Le applicazioni informatiche previste al comma (5) sono certificate dall’Autorità Elettorale Permanente e da questa messe a disposizione dei partiti politici e delle organizzazioni dei cittadini appartenenti alle minoranze nazionali che partecipano alle elezioni, su loro richiesta scritta.

(7) L’Autorità Elettorale Permanente assicura, per tutta la giornata della votazione e per quella successiva, la pubblicità dei dati relativi al numero degli elettori che si sono recati alle urne, nonché delle informazioni risultanti dalla verifica delle correlazioni nei verbali che attestano i risultati della votazione, ottenute mediante il sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale.»

(5) All’articolo 110, il comma (1) è modificato e avrà il seguente tenore:

«L’Autorità Elettorale Permanente, con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Statistica, assicura l’attuazione e la gestione del sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale, sulla base dei dati e delle informazioni del Registro elettorale e del Registro delle sezioni di voto.»

(6) All’articolo 110, il comma (3) è modificato e avrà il seguente tenore:

«Per l’attuazione e il funzionamento, durante le elezioni, del sistema informatico di monitoraggio dell’affluenza e di prevenzione del voto illegale si utilizzerà, di regola, l’infrastruttura informatica detenuta dalle autorità dell’amministrazione pubblica centrale e locale, nonché dagli istituti di istruzione.»

(7) All’articolo 110, il comma (4) è modificato e avrà il seguente tenore:

«L’organizzazione delle elezioni, dei referendum e di altre consultazioni popolari, nonché l’amministrazione dei relativi processi, compreso lo spoglio dei voti, ad eccezione delle attività di vigilanza e di ordine pubblico, saranno svolte esclusivamente dagli uffici elettorali, ossia quello Centrale e quelli Locali. La violazione di questa disposizione costituisce reato ed è punita con la reclusione da 7 a 10 anni.»

(8) All’articolo 110, il comma 8 è abrogato.

→ i motivi

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