La relazione illustrativa della Legge della Sovranità: la ragione di ogni articolo, dai neurodiritti alla smilitarizzazione dei servizi e alla tassazione offshore.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Sezione 1 — Titolo del progetto di atto normativo
«La Legge della Sovranità —
La legge per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno»
Sezione 2 — Motivi dell’adozione dell’atto normativo
Descrizione della situazione attuale
Negli ultimi anni, e soprattutto nell’anno e mezzo successivo alla comparsa del virus SARS-CoV-2, nella legislazione romena sono state adottate una serie di norme che contravvengono, singolarmente o nel loro insieme, allo spirito e alla lettera della Costituzione della Romania, ripubblicata. Questo stato di fatto e di diritto è tale da incidere gravemente e direttamente sulla sovranità dello Stato romeno sancita all’articolo 1, comma 1, della Costituzione — sovranità intesa sia come diritto della nazione all’identità e all’autodeterminazione sia come stato di diritto conforme all’ordine costituzionale.
La reazione allo stato di tensione cui furono sottoposti lo Stato e il cittadino romeni a seguito della situazione pandemica, dal marzo 2020 a oggi, sia sul piano economico sia su quello sociale, ha rivelato una serie di disfunzioni a livello delle istituzioni dello Stato romeno, tali da incidere in modo diretto, fondamentale e irreversibile sulla sovranità nazionale.
Non da ultimo, secondo le conclusioni della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sull’impatto delle misure contro la COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (2020/2790(RSP)), risulta che anche in Romania si è approfittato di una legislazione lacunosa che lascia spazio a derive pericolose per i diritti e le libertà del cittadino romeno, per lo sviluppo economico e sociale sostenibile e per la coerenza e il buon funzionamento delle istituzioni di sicurezza della Romania — con il risultato che diritti e libertà costituzionali sono stati violati.
Inoltre, nell’adottare misure restrittive mediante leggi e atti normativi per la gestione della crisi generata dalla pandemia di COVID-19, le autorità romene non hanno mai rispettato il principio di proporzionalità rispetto al livello di gravità previsto o manifestatosi, né il principio dell’applicazione non discriminatoria di tali misure restrittive — principi espressamente previsti dall’articolo 53, comma (2), della Costituzione della Romania per la limitazione dell’esercizio di diritti o libertà.
Alla luce di quanto precede, discende la necessità immediata della presente iniziativa legislativa per porre rimedio alla situazione descritta.
La soluzione normale e immediata è legiferare una disciplina unica che corregga lo stato di diritto sopra descritto, concentrando e attuando misure mirate volte a consolidare la sovranità nazionale che appartiene al popolo romeno. Gli sviluppi economici, sociali e politici interni e internazionali degli ultimi anni hanno avuto l’effetto di indebolire marcatamente la sovranità del popolo romeno.
La sovranità popolare rappresenta il diritto del popolo di decidere il proprio futuro e di determinare le priorità dello Stato, la sua organizzazione e il suo funzionamento, nonché il diritto del popolo di controllare l’attività dello Stato.
Secondo l’articolo 2, comma (2), della Costituzione della Romania, ripubblicata, «La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno…»
La realtà attuale mostra che i rigori della Costituzione non si ritrovano più nella qualità della vita dei cittadini della Romania.
La soppressione della sovranità popolare e il caos esistente nei rapporti fra i tre poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario — annulla il concetto di democrazia costituzionale e contribuisce a invalidare il Contratto Sociale esistente fra il popolo e le sue autorità.
Così, il popolo romeno non può più disporre sovranamente delle risorse naturali, materiali e umane esistenti sul territorio del Paese; le autorità impongono ai propri cittadini misure mediche abusive; il processo elettorale è sistematicamente viziato; e i servizi di informazione non sono più sotto controllo civile.
Per queste ragioni, e non da ultimo per restituire al popolo la sovranità garantita dalla Costituzione, si sono rese necessarie talune modifiche legislative, nonché l’introduzione di nuove norme giuridiche mediante le quali la sovranità è disciplinata e affermata in modo assai più esplicito.
1¹. Nel caso di progetti che recepiscono la legislazione comunitaria o creano il quadro per la sua applicazione diretta, sono indicati solo gli atti comunitari interessati, con i loro elementi di identificazione — Non sono stati individuati documenti nella legislazione comunitaria in questo settore.
2. Modifiche previste
La Legge della Sovranità ha come unico oggetto di disciplina il ripristino della sovranità e dello stato di diritto, quali sanciti dall’articolo 1, comma 1, della Costituzione della Romania. L’unicità della disciplina in materia di sovranità nazionale prende forma attraverso modifiche di talune norme in settori connessi, indispensabili al conseguimento del fine perseguito.
Tali modifiche costituiscono il mezzo attraverso il quale sono consolidati la sovranità e lo Stato di diritto in Romania. Il progetto legislativo muove dal rigore costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo romeno e poggia su quattro pilastri:
1) rafforzare e garantire i diritti e le libertà del cittadino, nonché la sovranità e la sicurezza dello Stato romeno;
2) proteggere e assicurare un ambiente sano che consenta lo sviluppo e la vita normali del cittadino;
3) massimizzare i benefici che il cittadino trae dalle ricchezze naturali del Paese e, in generale, dall’ambiente economico, visti come mezzi di sviluppo socioeconomico; e
4) consolidare il sistema di difesa nazionale, sistema da rendere più efficiente e subordinato esclusivamente alla volontà del popolo, avente come unico scopo la salvaguardia della sovranità, dell’indipendenza e dell’unità dello Stato, dell’integrità territoriale del Paese e della democrazia costituzionale, nel rispetto dell’art. 118 della Costituzione della Romania.
Il Capitolo I adotta nuove norme o modifiche legislative volte a consolidare lo Stato di diritto e a proteggere l’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno.
L’articolo 1 esclude la possibilità di limitare i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo mediante atti amministrativi normativi, ripristinando così la supremazia della Costituzione e dei diritti che essa stabilisce per il cittadino romeno, visto come legittimo beneficiario dei diritti costituzionali e unico titolare della sovranità nazionale. Viene così rimossa la possibilità che limitazioni arbitrarie di diritti fondamentali siano imposte da enti amministrativi privi del potere di legiferare o di stabilire restrizioni di diritti e libertà. Lo scopo è consolidare il principio della separazione dei poteri nello Stato e la democrazia costituzionale — principi secondo i quali lo Stato romeno è organizzato ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Costituzione. → il testo dell’articolo
L’articolo 2 modifica, nel senso sopra descritto, l’Ordinanza d’urgenza 1/1999, sopprimendo la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti fondamentali durante lo stato d’assedio e lo stato d’emergenza. Si è tenuto conto del fatto che nessuna situazione, per quanto eccezionale, può giustificare la limitazione di diritti inerenti alla condizione umana e allo status di cittadino — fatto confermato dalla formulazione dell’art. 15 della Costituzione: «(1) I cittadini godono dei diritti e delle libertà sanciti dalla Costituzione e da altre leggi e hanno i doveri ivi previsti.» Così, il diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica, il diritto di difesa, il diritto alla libera circolazione, il diritto alla vita intima, familiare e privata, l’inviolabilità del domicilio, la libertà di coscienza e la libertà di espressione non possono essere limitati per alcun motivo, poiché la loro limitazione non può avere come scopo ipotetico l’uscita da una situazione eccezionale, bensì l’approfondimento di uno stato di anormalità. → il testo dell’articolo
Nell’articolo 3, per le stesse ragioni sopra esposte, la Legge 55/2020 è abrogata integralmente, muovendo dalle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella Decisione 457/2020. Nella motivazione di tale Decisione la Corte Costituzionale ha affermato inequivocabilmente che «costruire» per legge una nuova istituzione — lo «stato di allerta», con un regime evidentemente meno restrittivo dello stato d’emergenza disciplinato dal legislatore costituente — ma che consente di aggirare il quadro costituzionale che disciplina la legalità, la separazione dei poteri nello Stato e le condizioni per limitare l’esercizio di diritti e libertà, contravviene ai requisiti generali dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione della Romania. Nel giungere a tale conclusione, la Corte Costituzionale ha altresì affermato che anche in uno stato di emergenza pubblica deve prevalere il principio fondamentale dello Stato di diritto; che lo Stato di diritto consta di vari aspetti, tutti di capitale importanza, che devono essere mantenuti nella loro interezza — il principio di legalità, la separazione dei poteri, la divisione delle competenze, i diritti umani, il monopolio statale della forza, l’amministrazione pubblica e indipendente della giustizia, la tutela della vita privata, il diritto di voto, la libertà di accesso al potere politico, la partecipazione democratica dei cittadini e la loro vigilanza sul processo decisionale, la trasparenza del governo, la libertà di espressione, di associazione e di riunione, i diritti delle minoranze e la regola della maggioranza nella decisione politica; e che lo Stato di diritto significa che gli organi governativi devono operare entro la legge e che le loro azioni devono essere soggette al controllo di tribunali indipendenti, essendo garantita la certezza del diritto delle persone. Non da ultimo, si ritiene che non vi sia più alcuna giustificazione per mantenere una disciplina di applicabilità limitata adottata a seguito di una situazione eccezionale — la pandemia di COVID-19 — tanto più che, al momento della formulazione della presente proposta legislativa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità era in procinto di dichiarare il passaggio dalla pandemia a uno stato endemico controllabile. Alla luce di tutti questi aspetti, del carattere manifestamente incostituzionale della Legge 55/2020 e della necessità di riprendere, in condizioni di normalità, il processo legislativo per adottare una norma di applicabilità generale per situazioni pandemiche, endemiche ed epidemiologiche, l’unica soluzione per tornare a uno stato di legalità e costituzionalità — quali uniche vie di esercizio della sovranità nazionale — è l’abrogazione integrale della Legge 55/2020. → il testo dell’articolo
L’articolo 4 modifica la Legge sui diritti del paziente 46/2003, richiedendo che l’accordo e il consenso scritti del paziente siano acquisiti prima della somministrazione di medicinali, materiali sanitari, dispositivi medici e altri mezzi terapeutici. La misura è assolutamente necessaria per rafforzare il diritto del cittadino alla vita e all’integrità fisica e psichica, posto in accordo con la libertà di coscienza. Ciascuno di questi è un elemento indissolubilmente legato alla sovranità del popolo, visto come la totalità dei cittadini i cui diritti e libertà devono essere garantiti. → il testo dell’articolo
Per la stessa ragione, il comma 2 dell’articolo 4 vieta altresì ogni discriminazione, positiva o negativa, per aver accettato o rifiutato un trattamento o un dispositivo medico. Ogni discriminazione è contraria alla Costituzione, essendo tale da incidere sui diritti e sulle libertà di una parte della popolazione.
L’articolo 5 persegue la difesa dello stato di salute del popolo romeno, titolare della sovranità nazionale, modificando la Legge 95/2006 sulla riforma del sistema sanitario così da vietare la commercializzazione o l’uso di medicinali, vaccini, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici per i quali il produttore non offra garanzie né rimedi dimostrabilmente praticabili, ovvero per i quali non siano state condotte sperimentazioni cliniche complete. → il testo dell’articolo
Parimenti, il comma 2 abroga tre sotto-punti dell’articolo 811 della Legge 95 del 14 aprile 2006 che consentono talune forme immorali di pubblicità dei medicinali con impatto diretto sullo stato di salute del popolo romeno — fatto che mette in pericolo la sovranità nazionale.
Per le stesse ragioni, il comma 3 modifica l’art. 813 della Legge 95/2006, vietando ogni forma di pubblicità commerciale in televisione, alla radio e sulle reti sociali per medicinali, vaccini, dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici, autorizzati o non autorizzati.
Per le medesime considerazioni, è stata vietata anche la distribuzione diretta di medicinali alla popolazione da parte dei produttori a scopo promozionale.
L’articolo 6 modifica la Legge 272/2004 sulla protezione e promozione dei diritti del bambino, introducendo disposizioni sulla difesa dell’integrità fisica e psichica del minore nella sua qualità di cittadino titolare di diritti. È così vietata, prima dei 18 anni, ogni forma di intervento sul corpo del minore diretta ad alterare l’identità sessuale acquisita alla nascita. Al tempo stesso, è vietato mettere a disposizione dei bambini materiali pornografici o materiali che promuovano l’allontanamento dall’identità di genere, materiali capaci di causare traumi psicologici che segneranno l’intera esistenza del cittadino. Nell’adottare tali modifiche si ha riguardo tanto all’interesse superiore del bambino quanto al suo diritto di decidere e disporre, con piena consapevolezza, del proprio corpo dopo aver raggiunto la maturità psicologica, così da rimuovere ogni influenza prematura sullo sviluppo fisico e mentale normale del cittadino romeno. Non da ultimo, si tiene conto del carattere irreversibile di ogni modifica prematura di genere, che avrà un effetto negativo sullo sviluppo del minore e un’influenza diretta sulla natalità in Romania — aspetto che incide direttamente sulla sovranità nazionale. → il testo dell’articolo
L’articolo 7 integra l’articolo 64 del Codice Civile, stabilendo nuove garanzie riguardanti l’integrità fisica o psichica individuale della persona. Si è tenuto conto sia degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni sia dei più recenti risultati degli studi dei laboratori di ricerca più avanzati nel settore, tutti creando le condizioni per possibili intrusioni a livello cerebrale mediante l’uso di neurotecnologie. Considerati i rischi potenziali rappresentati dall’assenza di disciplina in un campo che può avere effetti diretti sul cittadino romeno come individuo e sulle comunità nel loro insieme — entrambi capaci di provocare influenze incontrollate sulla società e quindi, implicitamente, sulla sovranità nazionale — è stato vietato l’uso o la detenzione di qualsiasi dispositivo il cui scopo sia accedere all’attività neuronale o manipolarla, ovvero diminuire l’autonomia della volontà o la capacità dei cittadini di prendere decisioni liberamente. → il testo dell’articolo
L’articolo 8 modifica il comma 3 dell’art. 5 della Legge 159/2016 sul regime dell’infrastruttura fisica delle reti di comunicazione elettronica, riconoscendo ai proprietari e comproprietari di edifici il diritto di usare in modo continuo, ininterrotto e incondizionato gli edifici di cui sono proprietari o comproprietari. Si è tenuto conto del fatto che consentire, senza restrizioni e senza previa autorizzazione, a qualsiasi ente giuridico titolare di reti di comunicazione elettronica, ovvero delle tecnologie e apparecchiature impiegate nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione d’interesse nazionale, di installare elementi di infrastruttura fisica costituisce una limitazione inaccettabile del diritto di proprietà — che può equivalere a una grave violazione della sovranità del popolo romeno. → il testo dell’articolo
L’articolo 9 modifica la Legge n. 286/2009 — il Codice Penale, adeguando la legislazione in materia alle più recenti decisioni della Corte Costituzionale e alle modifiche legislative introdotte dalla presente proposta legislativa. → il testo dell’articolo
Così, il comma 1 introduce un nuovo articolo nel Codice Penale, l’articolo 195¹, con la rubrica «Turbamento o alterazione dell’integrità fisica o psichica», incriminando le violazioni delle disposizioni dell’articolo 64 del Codice Civile come modificato dal presente progetto di Legge. È così prevista una pena per «il turbamento o l’alterazione dell’integrità fisica o psichica individuale di una persona senza il consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato di tale persona», nonché per la detenzione o l’uso di qualsiasi sistema o dispositivo il cui scopo sia accedere all’attività neuronale o manipolarla, per l’accesso all’attività neuronale di una persona o la sua manipolazione, e per qualsiasi intervento sulle connessioni neuronali o intrusione a livello cerebrale, invasiva o non invasiva, in assenza del consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato della persona. Le disposizioni così introdotte nel Codice Penale sono necessarie per la difesa dei valori sociali protetti dalla norma civile e per la difesa dei diritti e dell’integrità fisica e psichica del cittadino romeno, quali elementi fondamentali della sovranità nazionale.
Il comma 2 modifica l’art. 197 del Codice Penale, rubricato «Maltrattamento del minore», introducendo due nuovi commi, 2 e 3. Il comma 2 dell’articolo 197 incrimina «il fatto di determinare un minore che non abbia compiuto 18 anni ad alterare la propria identità sessuale biologica acquisita alla nascita», sia che l’autore abbia raggiunto il proprio scopo sia che non lo abbia raggiunto. La ragione dell’incriminazione risiede nei gravi disturbi mentali, psicologici e comportamentali che tale atto può produrre nel minore, anche là dove il minore stesso non possa decidere l’effettiva, fisica modificazione della propria identità sessuale acquisita alla nascita. Il comma 3 introduce una forma aggravata del fatto previsto al comma 2, aumentando di un terzo la pena applicata quando l’autore sia genitore, tutore, istruttore o insegnante, ovvero quando il fatto stesso abbia prodotto conseguenze fisiche sul minore, indipendentemente dalla qualità dell’autore.
Il comma 3 dell’articolo 9 modifica l’art. 211 del Codice Penale, rubricato «Tratta di minori», introducendo dopo il comma 1 un nuovo comma (1¹) che incrimina la mediazione o la promozione di adozioni da parte di persone che non siano funzionari della Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Bambino o dell’Autorità Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, dei Bambini e delle Adozioni. La ragione dell’incriminazione è stata la situazione degli ultimi decenni, in cui l’adozione di bambini è stata vista da varie persone fisiche e giuridiche come un vero e proprio atto commerciale, essendo così portati fuori dal Paese migliaia di bambini, che hanno perduto la cittadinanza e non hanno più potuto essere protetti dallo Stato romeno — fatto che incide direttamente e gravemente sulla sovranità nazionale diminuendo la popolazione, titolare della sovranità.
Il comma 4 dell’articolo 9 modifica il comma 4 dell’articolo 221 del Codice Penale, elevando da 13 a 14 anni l’età a partire dalla quale è punito il fatto di determinare un minore ad assistere ad atti esibizionistici o a rappresentazioni in cui siano commessi atti sessuali di qualsiasi natura. Al contempo, è stato incriminato il fatto di mettere a disposizione di un minore materiali pornografici o materiali il cui contenuto descriva esplicitamente la sessualità. Si è tenuto conto della necessità di preservare l’innocenza e lo sviluppo naturale del minore conformemente alle norme morali generalmente accettate dalla società, fino a un’età in cui i fatti incriminati perdono la loro pericolosità.
Il comma 5 dell’articolo 9 introduce un nuovo comma nell’art. 221 del Codice Penale, rubricato «Corruzione sessuale di minori», e modifica il comma 6 del medesimo articolo. Il comma 5¹ incrimina «il fatto di mettere a disposizione di minori di diciotto anni qualsiasi materiale che promuova l’allontanamento dall’identità sessuale biologica, il cambiamento di sesso e l’omosessualità», avuto riguardo agli effetti a medio e lungo termine sullo sviluppo del minore e ai traumi psicologici irreparabili che può causare — fatti che pregiudicano direttamente lo sviluppo di generazioni sane e capaci di esercitare pienamente i propri diritti e la propria sovranità. Il comma 6 è modificato così da incriminare il tentativo del fatto così incriminato, avuto riguardo all’importanza del valore sociale protetto.
Il comma 6 modifica il comma 6 dell’articolo 221 del Codice Penale, incriminando anche il tentativo del reato appena introdotto al comma 5¹ dell’articolo 221 del Codice Penale.
Il comma 7 modifica l’articolo 297 del Codice Penale — Abuso d’ufficio — adeguandolo alle Decisioni 405/2016 e 392/2017 e incriminando al comma 2 il fatto di discriminare qualsiasi persona, di «limitare l’esercizio di un diritto di una persona o creare per essa una situazione di timore, di esclusione sociale o di inferiorità in ragione dell’accettazione o del rifiuto di un trattamento o di un dispositivo medico». La necessità di incriminare tale fatto nasce dal ripetersi, nella società degli ultimi anni, di atti di discriminazione negativa mediante la limitazione di diritti costituzionali, in violazione dei diritti del paziente previsti dalla Legge n. 46 del 21 gennaio 2003 e dalla Convenzione di Oviedo, contro persone che non hanno accettato taluni trattamenti medici facoltativi secondo la legislazione vigente. Simmetricamente, è stato incriminato anche ogni atto di discriminazione per aver accettato e subito trattamenti medici.
Il comma 8 introduce un terzo comma nell’articolo 297 del Codice Penale — Abuso d’ufficio — incriminando ogni atto di un pubblico funzionario o di persona a esso assimilata consistente nell’applicazione di norme dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale. La modifica della legge penale è stata operata per rafforzare il rispetto dei diritti del cittadino romeno e altresì per rafforzare la forza delle decisioni della Corte Costituzionale incriminando ogni loro violazione — il tutto avendo come scopo ultimo il rafforzamento dello Stato di diritto e del regime costituzionale in Romania, entrambi considerati il fondamento stesso della sovranità nazionale.
Il comma 9 introduce una nuova lettera nell’articolo 394 del Codice Penale, rubricato Tradimento — la lettera e) — incriminando il fatto di un cittadino romeno di entrare in relazione con una potenza od organizzazione straniera, o con agenti di esse, allo scopo di sopprimere o menomare l’unità e l’indivisibilità, la sovranità o l’indipendenza dello Stato, mediante l’esercizio di una carica di dignità pubblica o comportante l’esercizio di autorità statale. Si è tenuto conto del fatto che l’esercizio di tale carica da parte del soggetto attivo del reato di tradimento — ossia da parte di un cittadino romeno entrato in relazione con una potenza od organizzazione straniera o con agenti di esse allo scopo di sopprimere o menomare l’unità e l’indivisibilità, la sovranità o l’indipendenza dello Stato — costituisce un pericolo per la sovranità nazionale e per la sicurezza dello Stato. L’esercizio di tale carica costituisce uno stato di pericolo reale e imminente per l’ordine costituzionale e legale della Romania, senza che sia necessario che ricorrano i mezzi previsti alle lettere da a) a d) dell’articolo 394 del Codice Penale; pertanto, per la difesa della sovranità nazionale e della sicurezza economica, finanziaria, sanitaria e sociale, l’incriminazione di tale fatto è necessaria proprio per prevenire le conseguenze delle azioni criminose di cittadini entrati in relazione con una potenza od organizzazione straniera o con agenti di esse — essendo l’accesso di tali persone a quella carica lo scopo stesso perseguito da tali potenze e organizzazioni straniere. Si è parimenti tenuto conto del fatto che il reato di Alto Tradimento, previsto e punito dall’articolo 398 del Codice Penale, incrimina soltanto i fatti commessi dal «Presidente della Romania o da altro membro del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale», lasciando fuori dalla sfera penale i fatti commessi dalle altre persone che esercitano cariche di dignità pubblica o comportanti l’esercizio di autorità statale.
Il comma 10 introduce un nuovo comma nell’articolo 398 del Codice Penale, rubricato «Alto tradimento» — il comma 2 — stabilendo una forma aggravata del reato incriminato al comma 1, elevando i limiti di pena per il fatto di entrare in relazione con una potenza od organizzazione straniera, o con agenti di esse, allo scopo di sopprimere o menomare l’unità e l’indivisibilità, la sovranità o l’indipendenza dello Stato, mediante sovversione economica o politica o sovversione della capacità di difesa dello Stato, qualora tale fatto abbia cagionato un danno rilevante all’economia nazionale. Come afferma il testo stesso del comma 1, il fatto incriminato è tale da mettere in pericolo la sovranità nazionale, e l’aumento dei limiti di pena per le conseguenze gravi è inteso come mezzo di dissuasione, tanto più che gli autori possono essere persone che occupano posizioni importanti all’interno dello Stato romeno.
Il comma 11 introduce un nuovo comma nell’articolo 398 del Codice Penale, rubricato «Alto tradimento», facendo rientrare nella sfera dell’alto tradimento anche il fatto del Presidente di non dare attuazione alle decisioni della Corte Costituzionale che risolvono conflitti di natura costituzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del dispositivo. La necessità di incriminare tale fatto risiede nell’importanza del valore protetto — ossia l’attuazione immediata delle decisioni della Corte Costituzionale — nonché nell’assenza di qualsiasi mezzo di coercizione o di sanzione per un Presidente che violi l’ordine costituzionale e ignori le pronunce interpretative della Costituzione, atti capaci di incidere fondamentalmente sulla sovranità nazionale.
L’articolo 10 modifica due articoli della Legge 135/2010, il Codice di Procedura Penale. → il testo dell’articolo
Il comma 1 modifica l’articolo 247 del Codice di Procedura Penale, stabilendo per legge la necessità di un nesso fra il fatto penale commesso e lo stato di salute mentale dell’autore. In tal modo, la misura del ricovero medico provvisorio può essere adottata solo se lo stato dell’autore è stato determinante per la commissione del fatto e la misura è necessaria per rimuovere un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica. La necessità della modifica legislativa è sorta dalla crescente frequenza di interpretazioni, da parte dei tribunali penali, che estendevano le loro competenze alla sfera civile in casi in cui, pur non sussistendo nesso fra lo stato di salute dell’autore e il fatto asseritamente commesso, erano adottate misure di sicurezza durante le indagini penali, ignorando il quadro giuridico generale stabilito dal Codice Civile applicabile in materia.
Il comma 2 dell’articolo 10 introduce una nuova lettera g) nel comma 1 dell’art. 453 del Codice di Procedura Penale, aggiungendo come nuovo motivo di revisione la situazione in cui «la sentenza si è fondata su una disposizione di legge che è stata abrogata o modificata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, qualora le disposizioni penali siano più favorevoli o il fatto sia stato depenalizzato». Si tiene conto del fatto che la depenalizzazione di un fatto e norme penali più favorevoli riflettono un’espressione e un effetto del modo in cui taluni fatti sono percepiti dalla società, ragion per cui la loro depenalizzazione è l’effetto diretto dell’esercizio del diritto sovrano del popolo di legiferare in materia penale. Di conseguenza, la depenalizzazione o norme penali più favorevoli devono produrre i loro effetti su tutti i membri della società, indipendentemente dal fatto che, alla data del mutamento legislativo, siano stati definitivamente condannati in base a una norma penale divenuta obsoleta — divenendo la sentenza stessa obsoleta e contraria all’ordine legale e costituzionale. Non da ultimo, si è tenuto conto del fatto che la revisione può essere chiesta in qualsiasi momento, anche dopo la morte del condannato, dai suoi eredi, il che consente di porre rimedio a errori e abusi giudiziari storici commessi sotto i regimi comunista o fascista.
L’articolo 11 modifica l’articolo 18, comma 2, della Legge n. 202 del 9 novembre 1998 (ripubblicata) sull’organizzazione della Gazzetta Ufficiale della Romania, stabilendo la modifica legislativa l’accesso libero e ininterrotto dei cittadini romeni alla Gazzetta Ufficiale e a tutti i documenti d’interesse pubblico ivi comunicati. La modifica è stata operata dopo aver constatato che la conoscenza della legge e degli atti ufficiali da parte dei loro destinatari è necessaria, quale obbligo correlativo al dovere del cittadino di conoscere la legge, essendo il legame stabilito fra Stato e cittadino attraverso la legge e la sua conoscenza un elemento fondamentale della sovranità nazionale. → il testo dell’articolo
L’articolo 12 disciplina il rapporto fra il cittadino romeno e gli enti che detengono o gestiscono reti sociali o altri ambienti virtuali, ambienti di archiviazione Cloud, siti online o sistemi operativi, essendo la difesa dei diritti del cittadino romeno uno degli attributi della sovranità di uno Stato. Si mira a proteggere il diritto alla propria immagine, alla libera espressione, e a difendere i diritti di proprietà intellettuale del cittadino romeno nei confronti di qualsiasi ente giuridico, stabilito o meno in Romania, attribuendo la giurisdizione sulle eventuali controversie ai tribunali nazionali. Questa misura mira a sottoporre alla giurisdizione romena qualsiasi atto o fatto commesso nell’ambiente online. Non da ultimo, la disposizione adegua la legislazione nazionale alla raccomandazione del Parlamento europeo, che ha sottolineato che la responsabilità di assicurare il rispetto della legge deve spettare alle autorità pubbliche e che, in ultima istanza, le decisioni devono appartenere a un sistema giudiziario indipendente e non a un ente commerciale privato. → il testo dell’articolo
L’articolo 13 modifica la Legge n. 208 del 20 luglio 2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati, stabilendo riduzioni della soglia elettorale per una migliore rappresentanza parlamentare dei cittadini romeni. Il comma 1 abroga i commi da 3 a 5 dell’articolo 92¹, con i quali, in forza della Legge 202/2020, il Servizio di Telecomunicazioni Speciali ha acquisito competenze estese nel processo elettorale. Analogamente, il comma 4 abroga le modifiche apportate da quella stessa Legge 202/2020 al comma 103¹, essendo rimossi tutti i riferimenti al Servizio di Telecomunicazioni Speciali e alle attribuzioni ad esso conferite nel processo elettorale. Nei commi da 5 a 8 sono state operate le stesse modifiche, abrogando e modificando qualsiasi disposizione di legge che coinvolga quello stesso Servizio nel processo elettorale. Le modifiche legislative mirano a rendere trasparente il processo elettorale e ad allontanarne un servizio segreto (attualmente militarizzato), essendo le misure necessarie per riportare il processo elettorale in Romania nella sfera civile, come avviene in tutti i Paesi dell’Unione Europea. → il testo dell’articolo
I commi 2 e 3 modificano l’articolo 94 della Legge 208/2015 abbassando la soglia elettorale stabilita per i partiti e le alleanze elettorali per l’ingresso in Parlamento — dal 5 % al 3 % per i partiti e, nel caso delle alleanze elettorali, da un incremento di 3 punti percentuali per ciascun partito membro all’1 %, ma non oltre il 5 % dei voti espressi. Si ritiene che i benefici di stabilità politica arrecati dall’innalzamento della soglia elettorale, a scapito della rappresentanza delle opzioni politiche, non abbiano avuto l’effetto atteso, essendo lo stato economico e sociale della Romania odierna la prova del fallimento di quel modo di rappresentare i cittadini romeni. Si è ritenuto che, fra stabilità politica e rappresentanza parlamentare del più ampio segmento possibile della popolazione, la sovranità nazionale sia espressa più correttamente e fedelmente da un’ampia rappresentatività del Parlamento, quale applicazione diretta dell’articolo 2, comma 1, della Costituzione: «(1) La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, che la esercita attraverso i propri organi rappresentativi, costituiti mediante elezioni libere, periodiche e corrette, nonché mediante referendum» — essendo il fatto che la Costituzione parli di «rappresentatività» e non di «stabilità» il fondamento costituzionale della modifica della soglia elettorale.
Il Capitolo II adotta modifiche legislative volte a proteggere l’ambiente, visto come mezzo di sviluppo sostenibile, e a proteggere l’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno.
L’articolo 14 modifica la Legge 57/2020 sulla gestione sostenibile delle foreste della Romania, vietando l’esportazione, all’interno o all’esterno dello spazio comunitario, di legname non trasformato, compresi i tronchi, con o senza corteccia, il legname tondo, il legname segato, le travi e le traversine ferroviarie, fino al 1º gennaio 2121. Questo divieto temporaneo è necessario per contrastare gli effetti delle esportazioni massicce degli ultimi anni, che hanno causato un disboscamento esteso con effetti disastrosi sull’ambiente e sulle comunità umane vicine — inondazioni, frane, danni irreversibili a flora e fauna. La gravità della situazione richiede l’incriminazione delle violazioni dei divieti di esportazione. → il testo dell’articolo
Nell’articolo 15 sono modificati gli articoli 29 e 108 della Legge 46 del 19 marzo 2008 — il Codice Forestale,
vietando, per le stesse ragioni sopra esposte, ogni disboscamento e taglio a raso sul territorio della Romania, compresi quelli giustificati dalla ricostruzione ecologica, dalla rigenerazione e dalla cura dei boschi, fino al 1º gennaio 2121.
Parimenti, è stato incriminato il fatto di ammalare gli alberi del patrimonio forestale o di infestarli con parassiti, nonché la violazione del divieto di cui all’art. 29 del Codice Forestale, tutti tali da incidere direttamente sullo sviluppo sostenibile della nazione romena e sulla sovranità del popolo.
L’articolo 16 modifica l’articolo 13 della Legge n. 211/2011 sul regime dei rifiuti, aggiungendo il comma 2, che stabilisce un divieto totale di qualsiasi importazione di rifiuti di qualunque tipo, quale unico mezzo per proteggere l’interesse sovrano del popolo romeno. → il testo dell’articolo
Il Capitolo III adotta nuove norme e misure in campo economico per la protezione degli interessi dello Stato e del cittadino romeno.
L’articolo 17 stabilisce il divieto di alienare gli attivi detenuti dallo Stato in compagnie e società nazionali, in istituti di credito e in qualsiasi altro ente economico di cui lo Stato sia azionista. Così come la Legge 173/2020, successivamente modificata, prevedeva il divieto di alienare attivi dello Stato per un periodo di due anni, si ritiene necessario: 1) stabilire il divieto di alienare le quote detenute dallo Stato in compagnie e società nazionali, in istituti di credito e in qualsiasi altra società di cui lo Stato sia azionista; e 2) sospendere quelle già avviate, per un periodo di 100 anni, fino al 1º gennaio 2121, le operazioni concernenti l’alienazione degli attivi o delle quote dello Stato, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. Nell’adottare questa misura si ha riguardo alla protezione degli interessi dello Stato romeno, evitando il rischio di perdite patrimoniali in caso di alienazione di attivi detenuti in vari enti economici nazionali, in un periodo di instabilità economica e mutamento strutturale. Si mira parimenti alla conservazione degli attivi dello Stato in vista della loro trasmissione alle generazioni successive e all’assicurazione di una stabilità economica che consenta lo sviluppo del capitale umano. → il testo dell’articolo
L’articolo 18 integra l’articolo 307 del Codice Amministrativo del 3 luglio 2019 con un nuovo comma che stabilisce che il livello minimo del canone ottenuto dalla concessione di beni di proprietà pubblica non può scendere al di sotto del livello del mercato dello Spazio Economico Europeo e deve essere proporzionato ai benefici ottenuti dallo sfruttamento del bene da parte del concessionario e al valore di mercato del bene in questione. Si mira a rendere più efficiente e redditizio lo sfruttamento delle risorse naturali della Romania e ad accrescere le entrate di bilancio quali mezzi di consolidamento della sovranità nazionale. → il testo dell’articolo
L’articolo 19, al comma 1, modifica l’art. 30, comma 1, lettera a), della Legge n. 312 del 28 giugno 2004 sullo Statuto della Banca Nazionale della Romania e stabilisce l’obbligo per la Banca Nazionale di custodire le riserve auree detenute in tesoreria esclusivamente e integralmente sul territorio della Romania. È così abrogata la possibilità, prevista nella forma attuale della legge, di depositare l’oro della tesoreria della Banca Nazionale all’estero. Il comma 2 stabilisce un termine di 180 giorni per il rimpatrio integrale dell’oro depositato fuori dalla Romania, e il comma 3 incrimina l’inosservanza dei due commi precedenti, prevedendo una pena fino a 20 anni di reclusione. Le misure sono intese ad assicurare la stabilità economica e finanziaria della Romania mediante un accesso permanente, ininterrotto e incondizionato alle proprie riserve auree — misure necessarie data la marcata instabilità dei mercati finanziari e il rischio di un’imminente crisi economica globale. Al tempo stesso, la detenzione e la tesaurizzazione effettive delle proprie riserve di metalli preziosi sono un modo di affermare, e una garanzia per preservare, la sovranità nazionale. → il testo dell’articolo
L’articolo 20 stabilisce l’obbligo di piena trasparenza dei contratti conclusi con lo Stato romeno ed esige che tutti tali contratti siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Parte IV, e sui siti delle istituzioni contraenti. La trasparenza nel settore pubblico riguardo ai contratti conclusi con lo Stato romeno è un elemento essenziale per assicurare una democrazia funzionante, specialmente in circostanze eccezionali, che possono essere terreno fertile per atti di corruzione o elusioni della legge. Parimenti, le istituzioni dello Stato non devono rendere accessibili le informazioni soltanto su richiesta, ma devono pubblicare i contratti d’interesse pubblico in forza di questa disposizione di legge. → il testo dell’articolo
L’articolo 21 incrimina due fatti omissivi commessi da pubblici funzionari. Il comma 1 incrimina l’omissione dolosa di un pubblico funzionario di eseguire i contratti di privatizzazione o di concessione conformemente alle loro clausole, nonché l’omissione di promuovere le azioni legali per la loro esecuzione, essendo tali fatti puniti con la reclusione da 10 a 20 anni. Si è tenuto conto della passività dolosa di taluni pubblici funzionari di alto grado nell’eseguire, o nel promuovere le azioni legali richieste dal, l’inadempimento o l’adempimento parziale o difettoso di contratti conclusi da vari enti romeni o stranieri con lo Stato romeno. Il comma 2 stabilisce una pena ridotta della metà per i medesimi fatti quando commessi per colpa. Nello stabilire questa disciplina si è tenuto conto della situazione in cui numerosi contratti di privatizzazione o concessione sono stati manifestamente eseguiti in modo parziale o difettoso, con clausole la cui violazione è divenuta notoria, di fronte alle quali le autorità dello Stato romeno sono rimaste passive. Si intende imporre la responsabilizzazione del funzionario romeno nell’adempimento dei propri doveri a difesa della proprietà pubblica, quale mezzo di difesa del patrimonio nazionale e della sovranità. → il testo dell’articolo
L’articolo 22 impone il divieto di commercializzare sul territorio della Romania prodotti di qualità inferiore a quelli commercializzati con lo stesso marchio nel Paese d’origine. Tutti i cittadini dell’Unione Europea meritano pari trattamento riguardo ai prodotti alimentari e non alimentari commercializzati sul mercato unico, e questo articolo è inteso a eliminare la pratica sleale in questo campo, così che il consumatore romeno non possa più essere indotto in errore in modo abusivo e illecito. È ben nota la pratica di molti produttori stranieri: vendere prodotti di qualità diversa con lo stesso marchio e nella stessa confezione, contenendone alcuni una quantità minore dell’ingrediente principale e altri ingredienti di qualità inferiore a quella impiegata per produrre il prodotto originale. → il testo dell’articolo
Il Capitolo IV della Legge della Sovranità, intitolato «Misure nel campo della sicurezza e della difesa nazionali per la protezione dell’interesse superiore e sovrano del popolo e del cittadino romeno», prevede una serie di misure urgenti e necessarie per rafforzare la sicurezza del cittadino romeno e difendere la sovranità nazionale.
L’articolo 23 modifica la Legge 51/1991 sulla sicurezza nazionale — una legge anteriore all’adesione della Romania alla NATO, che contiene una serie di disposizioni di origine sovietica, come quelle che prevedono la militarizzazione dei servizi segreti. → il testo dell’articolo
Al fine di armonizzare la legislazione nazionale con quella degli alleati della Romania nella NATO e nell’Unione Europea, è stata disposta la totale smilitarizzazione dei servizi di informazione, controinformazione, guardia e telecomunicazioni speciali e di quelli ad essi assimilati.
Nello stesso senso, è stata vietata qualsiasi partecipazione dei servizi di informazione, controinformazione e assimilati al compimento di atti processuali giudiziari, così come l’influenzare in qualsiasi modo il pubblico ministero o il giudice incaricati di un’indagine. Ogni atto contrario alle disposizioni della legge, come modificata, è stato incriminato, comportando una pena fra 10 e 20 anni.
Parimenti per le stesse ragioni, e avuto riguardo all’imperativa necessità di vietare qualsiasi ingerenza dei servizi di informazione, controinformazione e assimilati nella vita pubblica al di fuori del loro settore di attività, nonché alla necessità di tornare a un quadro concorrenziale equo per l’ambiente imprenditoriale in Romania, è stata vietata qualsiasi partecipazione di tali servizi ad attività politiche o economiche, così come la detenzione di società commerciali direttamente o indirettamente, tramite proprio personale o tramite persone interposte, e lo svolgimento di attività commerciali sul territorio della Romania o all’estero da parte dei servizi di informazione, controinformazione e assimilati.
Le misure che modificano le disposizioni di leggi fondamentali per la sicurezza nazionale sono state adottate perché la parola stessa «segretezza» è ripugnante in una società libera e aperta; e noi siamo come popolo intrinsecamente e storicamente contrari alle società segrete, ai giuramenti segreti e ai procedimenti segreti. Questa è la sostanza dell’avvertimento dato da John F. Kennedy nel suo discorso «Il Presidente e la Stampa» (1961), che gli iniziatori del presente progetto assumono come guida.
L’articolo 24 modifica la Legge n. 14 del 24 febbraio 1992 (aggiornata) sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni e la adegua alle disposizioni della Legge 51/1991, come modificata.
L’articolo 25 modifica la Legge n. 1 del 6 gennaio 1998 (ripubblicata) sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Informazioni Estere e la adegua alle disposizioni della Legge 51/1991, come modificata.
L’articolo 26 modifica la Legge n. 92 del 24 luglio 1996 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Telecomunicazioni Speciali e la adegua alle disposizioni della Legge 51/1991, come modificata.
L’articolo 27 modifica la Legge n. 191 del 19 ottobre 1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione e Guardia e la adegua alle disposizioni della Legge 51/1991, come modificata.
L’articolo 28 istituisce la Guardia Nazionale sul principio della difesa dell’intero territorio nazionale da parte dell’intero popolo su base volontaria. La Guardia Nazionale è parte integrante del sistema di difesa nazionale, è subordinata direttamente al Parlamento ed è composta da volontari fra la popolazione civile di età superiore ai 18 anni. → il testo dell’articolo
La Guardia Nazionale è istituita per la necessità di coinvolgere il cittadino romeno nella difesa permanente della democrazia, dell’integrità e della sovranità della Romania, in condizioni segnate dalla professionalizzazione dell’esercito, dalla diminuzione del numero di militari professionisti e dal coinvolgimento dell’esercito in teatri di operazioni a migliaia di chilometri dai confini del Paese. Per queste ragioni, l’addestramento militare periodico del cittadino romeno volontario che non è militare professionista, e la possibilità di avere un certo numero di cittadini permanentemente in stato di vigilanza, è tale da rafforzare la capacità di difesa del Paese, costituendo una garanzia aggiuntiva per la sovranità nazionale.
L’articolo 29 introduce l’obbligo di acquisire nuovi equipaggiamenti militari direttamente dal produttore, nel rispetto della legislazione sulle operazioni compensative in vigore, ossia l’Ordinanza d’urgenza 189/2002. Questa misura è divenuta necessaria a seguito dell’acquisizione da parte dello Stato romeno, negli ultimi anni, di equipaggiamenti militari obsoleti e inutili a prezzi esorbitanti — fatto tale da mettere in pericolo la sicurezza e la sovranità nazionali. → il testo dell’articolo
Il Capitolo V — Disposizioni finali e transitorie — stabilisce il momento e le modalità di entrata in vigore della legge.
L’articolo 30 stabilisce il momento di entrata in vigore della legge e l’abrogazione automatica di ogni disposizione di legge contraria. → il testo dell’articolo
Sezione 3 — Impatto socioeconomico del progetto di atto normativo
1. Impatto macroeconomico — No
1¹. Impatto sull’ambiente concorrenziale e sul settore degli aiuti di Stato — Non applicabile
2. Impatto sull’ambiente imprenditoriale — Non applicabile
3. Impatto sociale — Non applicabile
4. Impatto ambientale — Non applicabile
5. Altre informazioni — Non applicabile
Sezione 4 — Impatto finanziario sul bilancio generale consolidato, sia a breve termine, per l’anno in corso, sia a lungo termine (5 anni).
— migliaia di lei —
Indicatori | Anno in corso | I 4 anni successivi | Media su 5 anni
1. Variazioni delle entrate di bilancio, più/meno, di cui:
a) bilancio dello Stato, di cui:
(i) imposta sul reddito delle società
(ii) imposta sul reddito
b) bilanci locali:
(i) imposta sul reddito delle società
c) bilancio delle assicurazioni sociali dello Stato:
(i) contributi assicurativi
2. Variazioni delle spese di bilancio, più/meno, di cui:
a) bilancio dello Stato, di cui:
(i) spese di personale
(ii) beni e servizi
b) bilanci locali
(i) spese di personale
(ii) beni e servizi
c) bilancio delle assicurazioni sociali dello Stato:
(i) spese di personale
(ii) beni e servizi
3. Impatto finanziario, più/meno, di cui:
a) bilancio dello Stato
(i) spese di personale
b) bilanci locali
4. Proposte per la copertura dell’aumento delle spese di bilancio
5. Proposte per la compensazione della riduzione delle entrate di bilancio
6. Calcoli dettagliati a fondamento delle variazioni delle entrate e/o delle spese di bilancio — Non disponiamo di dati sufficienti.
7. Altre informazioni — Eventuali spese di bilancio aggiuntive connesse all’applicazione delle disposizioni della presente legge.
Sezione 5 — Effetti del presente atto normativo sulla legislazione vigente
a) atti normativi vigenti che saranno modificati o abrogati a seguito dell’entrata in vigore del progetto di atto normativo:
Sarà abrogata la Legge n. 55/2020 su talune misure per la prevenzione e il contrasto degli effetti della pandemia di COVID-19, con le successive modifiche e integrazioni.
La Legge n. 46/2003 sui diritti del paziente sarà modificata aggiungendo un secondo comma all’articolo 4 e introducendo un nuovo articolo, il 36². (2 modifiche nel testo della legge)
Sarà modificato l’art. 4 dell’Ordinanza d’urgenza n. 1/1999 sul regime dello stato d’assedio e dello stato d’emergenza. (1 modifica nel testo della legge)
La Legge n. 95/2006 sulla riforma del sistema sanitario sarà modificata introducendo un nuovo articolo, l’art. 704¹, sopprimendo i sotto-punti 5, 6 e 7 dell’art. 811, comma (1), e modificando l’art. 813.
Sarà modificato l’art. 17 della Legge n. 148/2020 sulla pubblicità. (1 modifica nel testo della legge)
Sarà modificata la Legge n. 286/2009 — il Codice Penale (9 modifiche nel testo della legge)
è introdotto un nuovo articolo dopo l’art. 195 — l’articolo 195¹
l’art. 197 sarà modificato introducendo due nuovi commi;
l’art. 211 sarà modificato introducendo un nuovo comma (1)¹
l’art. 221 sarà modificato modificando il comma 4, introducendo un nuovo comma (5)¹ dopo il comma (5) e modificando il comma (6);
Saranno modificati i commi 1 e 2 dell’art. 297 e sarà aggiunto un nuovo comma (3) dopo il comma (2);
nell’art. 394 è introdotta una nuova lettera e) al comma 1, ed è introdotto il comma 2;
è introdotto il comma 2 nell’art. 398;
Sarà modificata la Legge n. 135/2010 — il Codice di Procedura Penale (2 modifiche nel testo della legge)
saranno modificati i commi 1 e 2 dell’art. 247;
è introdotta una nuova lettera nel comma (1) dell’art. 453;
Sarà modificato l’art. 18, comma (2), della Legge n. 202/1998 sull’organizzazione della Gazzetta Ufficiale della Romania. (1 modifica nel testo della legge)
La Legge n. 208/2015 sull’elezione del Senato e della Camera dei Deputati, nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Elettorale Permanente, sarà modificata e integrata (12 modifiche), ossia:
modifica dell’art. 94, comma (2), lettere a) e b);
è abrogato il comma (8) dell’art. 110, è abrogato il comma (4) dell’art. 102¹, è abrogato l’art. 103¹;
sono modificati i commi (1), (3) e (4) dell’art. 110;
sono abrogati i commi (3), (4) e (5) dell’art. 92¹ della Legge n. 202/2020 che modifica e integra taluni atti normativi in materia elettorale;
Saranno modificati gli articoli 1 e 4 della Legge n. 57/2020 sulla gestione sostenibile delle foreste della Romania; (2 modifiche nel testo della legge)
Sarà modificata e integrata la Legge n. 46/2008 — il Codice Forestale (7 modifiche nel testo della legge)
Sarà modificato l’art. 29;
Sono abrogati i commi (2)–(5) dell’art. 29;
Sono introdotti tre nuovi articoli dopo l’art. 109 — 109¹, 109² e 109³;
L’art. 13 della Legge n. 211/2011 sul regime dei rifiuti sarà modificato introducendo un nuovo comma (2); (1 modifica nel testo della legge)
Sarà modificata l’Ordinanza d’urgenza n. 57/2019 — il Codice Amministrativo: nell’art. 307 è introdotto un nuovo comma dopo il comma (1) — il comma (1)¹; (1 modifica nel testo della legge)
Sarà modificato l’art. 30, comma (1), lettera a), della Legge n. 312/2004 sullo Statuto della Banca Nazionale della Romania; (1 modifica nel testo della legge)
Sarà modificata la Legge n. 51/1991 sulla sicurezza nazionale della Romania (5 modifiche nel testo della legge), ossia:
modifica dei commi (1) e (2) dell’art. 29;
è introdotto un nuovo comma (4) nell’art. 29;
è introdotto un nuovo articolo dopo l’art. 33 — l’art. 33¹;
è introdotto un nuovo articolo dopo l’art. 33¹ — l’art. 33²;
Sarà modificata la Legge n. 14/1992 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni (8 modifiche nel testo della legge), ossia:
modifica dell’articolo 9, lettera a), dell’art. 10, comma (1), dell’art. 27, comma (1), e dell’art. 42;
è abrogata la lettera e) dell’art. 9; sono abrogati il comma (3) dell’art. 27, il comma (1) dell’art. 29 e l’art. 30;
Sarà modificata la Legge n. 1/1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Informazioni Estere (6 modifiche nel testo della legge), ossia:
saranno modificati l’art. 9, comma (1), l’art. 10, comma (1), l’art. 11, l’art. 13 e l’art. 14;
è abrogato il comma (1)¹ dell’art. 21;
Sarà modificata la Legge n. 92/1996 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Telecomunicazioni Speciali (4 modifiche nel testo della legge), ossia:
saranno modificati l’art. 11, comma (1), lettera m), l’art. 12, comma (1), e l’art. 14;
è abrogato il comma (2) dell’art. 12;
Sarà modificata la Legge n. 191/1998 sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione e Guardia (10 modifiche nel testo della legge), ossia:
saranno modificati l’art. 1, comma (2), l’art. 15, commi (1) e (3), l’art. 19, comma (1), e l’art. 29, comma (1);
sono abrogati l’art. 13, le lettere d) ed e) dell’art. 14, e i commi (1) e (3) dell’art. 16
Saranno modificati gli artt. 10 e 11 della Legge n. 45/1994 — Legge sulla difesa nazionale della Romania, e sarà introdotto un nuovo articolo — l’art. 12¹ — dopo l’art. 12; (3 modifiche nel testo della legge)
In sintesi: 1 legge abrogata, 19 leggi e ordinanze modificate, 82 articoli modificati, aggiunti o abrogati, e 17 disposizioni di legge di nuova introduzione.
b) atti normativi da elaborare a seguito dell’attuazione delle nuove disposizioni:
Legislazione generale applicabile in situazioni pandemiche, endemiche ed epidemiche.
Legislazione che disciplini lo status di pubblico funzionario con statuto speciale per i dipendenti militari dei servizi di informazione, controinformazione, guardia e telecomunicazioni speciali e di quelli ad essi assimilati.
La legge sull’organizzazione e il funzionamento della Guardia Nazionale.
1¹. Compatibilità del progetto di atto normativo con la legislazione in materia di appalti pubblici — Non applicabile
2. Conformità del progetto di atto normativo con la legislazione comunitaria nel caso di progetti che recepiscono disposizioni comunitarie — Non sono stati individuati documenti nella legislazione comunitaria in questo settore.
3. Misure normative necessarie per l’applicazione diretta degli atti normativi comunitari — Non applicabile.
4. Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea — Non applicabile.
5. Altri atti normativi e/o documenti internazionali da cui derivano impegni — Non applicabile.
6. Altre informazioni. — Non applicabile.
Sezione 6 — Consultazioni svolte in vista dell’elaborazione del progetto di atto normativo
1. Informazioni sul processo di consultazione con organizzazioni non governative, istituti di ricerca e altri organismi coinvolti
2. Motivazione della scelta delle organizzazioni consultate e del modo in cui l’attività di tali organizzazioni è connessa all’oggetto del progetto di atto normativo
3. Consultazioni organizzate con le autorità dell’amministrazione pubblica locale, qualora il progetto di atto normativo riguardi attività di tali autorità, alle condizioni della Decisione del Governo n. 521/2005
4. Consultazioni svolte nell’ambito dei consigli interministeriali, conformemente alla Decisione del Governo n. 750/2005 sulla costituzione di consigli interministeriali permanenti
5. Informazioni sui pareri espressi da:
a) il Consiglio Legislativo
b) il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale
c) il Consiglio Economico e Sociale
d) il Consiglio della Concorrenza
e) la Corte dei Conti.
Sezione 7 — Attività di informazione pubblica sull’elaborazione e l’attuazione del progetto di atto normativo
1. Informazione della società civile sulla necessità di elaborare l’atto normativo
2. Informazione della società civile sull’eventuale impatto ambientale dell’attuazione del progetto di atto normativo, nonché sugli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini o sulla diversità biologica
3. Altre informazioni
Sezione 8 — Misure di attuazione
1. Misure per la messa in applicazione del progetto di atto normativo da parte delle autorità dell’amministrazione pubblica centrale e/o locale — la creazione di nuovi organismi o l’ampliamento delle competenze delle istituzioni esistenti
2. Altre informazioni
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