Modifica del Codice penale: i neurodiritti, la tutela del bambino, l’abuso d’ufficio e l’Alto tradimento — testo integrale del progetto.
Progetto di legge che modifica e integra la Legge n. 286/2009 sul Codice Penale
ARTICOLO UNICO
La Legge n. 286/2009 sul Codice Penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 510 del 24 luglio 2009, con le successive modifiche e integrazioni, è modificata e integrata come segue:
(1) Dopo l’articolo 195 è inserito un nuovo articolo, l’art. 195¹, con la rubrica marginale «Perturbazione o modificazione dell’integrità fisica o mentale», del seguente tenore:
«(1) La perturbazione o la modificazione dell’integrità individuale fisica o mentale di una persona senza il suo consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con l’interdizione da determinati diritti.
(2) Il fatto di detenere o utilizzare qualsiasi sistema o dispositivo il cui scopo sia accedere all’attività neuronale o manipolarla, di accedere all’attività neuronale della persona o di manipolarla, nonché qualsiasi intervento sulle connessioni neuronali o intrusione a livello cerebrale, in modo invasivo o non invasivo, in assenza del consenso scritto, espresso, informato e liberamente manifestato della persona, è punito con la reclusione da 7 a 20 anni e con l’interdizione da determinati diritti.»
(2) All’articolo 197, dopo il comma (1), sono inseriti due nuovi commi, (2) e (3), del seguente tenore:
«(2) Il fatto di indurre un minore che non abbia compiuto i 18 anni a modificare l’identità sessuale biologica acquisita alla nascita è punito con la reclusione da 7 a 15 anni.
(3) Se il fatto previsto dal comma precedente è stato commesso da un genitore, tutore, insegnante o professore, o ha prodotto conseguenze fisiche per il minore, i limiti speciali della pena sono aumentati di un terzo.»
(3) All’articolo 211, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (1¹), del seguente tenore:
«L’intermediazione o l’incentivazione di adozioni da parte di persone che non abbiano la qualità di funzionari della Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Minore o dell’Autorità Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, i Minori e le Adozioni è punita con la reclusione da 7 a 15 anni e con l’interdizione dall’esercizio di determinati diritti.»
(4) All’articolo 221, il comma 4 è modificato e avrà il seguente tenore:
«L’induzione, da parte di un maggiorenne, di un minore che non abbia compiuto i 14 anni ad assistere alla commissione di atti a carattere esibizionistico ovvero a spettacoli o rappresentazioni nei quali si commettono atti sessuali di qualsiasi natura, nonché la messa a sua disposizione di materiali a carattere pornografico o con contenuto che descrive esplicitamente la sessualità, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»
(5) All’articolo 221, dopo il comma (5), è inserito un nuovo comma (5¹), del seguente tenore:
«Il fatto di mettere a disposizione dei minori di diciotto anni qualsiasi materiale che promuova l’allontanamento dall’identità sessuale biologica, la riassegnazione di genere e l’omosessualità è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.»
(6) All’articolo 221, il comma (6) è modificato e avrà il seguente tenore:
«Il tentativo dei reati previsti ai commi (1), (2), (2¹) e (5¹) è punibile.»
(7) L’articolo 297 è modificato e avrà il seguente tenore:
«(1) Il fatto del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non compie un atto o lo compie in violazione della legge al fine di ottenere un vantaggio indebito e con ciò cagiona un danno ovvero una lesione dei diritti o degli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio del diritto di ricoprire una funzione pubblica.
(2) Con la stessa pena è sanzionato il fatto del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, limita l’esercizio di un diritto di una persona ovvero crea per essa una situazione di timore, di esclusione sociale o di inferiorità per motivi di razza, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, sesso, orientamento sessuale, appartenenza politica, patrimonio, età, disabilità, malattia cronica non contagiosa o infezione da HIV/AIDS.
(8) All’articolo 297, dopo il comma (2), è inserito un nuovo comma (3), del seguente tenore:
«(3) È punito con la reclusione da 7 a 10 anni il fatto del pubblico ufficiale di dare applicazione a qualsiasi norma di legge dichiarata incostituzionale con Decisione della Corte costituzionale della Romania.»
(9) Dopo l’articolo 297 è inserito un nuovo articolo, l’art. 297¹, con la rubrica marginale «Omissione del funzionario di dare esecuzione ai contratti di concessione o di privatizzazione», del seguente tenore:
«(1) L’omissione del funzionario di dare esecuzione ai contratti di concessione o di privatizzazione secondo le rispettive clausole, ovvero, se del caso, l’omissione di promuovere le azioni per la loro esecuzione, commessa con dolo, è punita con la reclusione da 10 a 20 anni e con l’interdizione da determinati diritti.
(2) L’omissione del funzionario di dare esecuzione ai contratti di concessione o di privatizzazione secondo le rispettive clausole, ovvero, se del caso, l’omissione di promuovere le azioni per la loro esecuzione, commessa per colpa, è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con l’interdizione da determinati diritti.»
(10) All’articolo 394, al comma (1), è inserita una nuova lettera e), del seguente tenore:
«e) l’esercizio di una funzione di dignità pubblica o che comporti l’esercizio dell’autorità dello Stato.»
(11) All’articolo 394, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore:
«Se il fatto previsto al comma 1 lettera b) ha cagionato danni rilevanti all’economia nazionale, la pena è l’ergastolo o la reclusione da 15 a 25 anni e l’interdizione da determinati diritti.»
(12) All’articolo 398, dopo il comma (1), è inserito un nuovo comma (2), del seguente tenore:
«Costituisce parimenti atto di Alto tradimento, che comporta la stessa pena, la mancata attuazione da parte del Presidente della Romania delle Decisioni della Corte costituzionale che risolvono conflitti di natura costituzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del dispositivo.»
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